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Danno da demansionamento, come valutarlo


.. Il caso analizzato è quello di un chirurgo dirigente medico di primo livello dipendente dell’Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, che dopo essere stato privato nel ’99 delle sue mansioni è stato escluso dalla promozione a dirigente medico di secondo livello, che è stata attribuita a un suo collega. Egli ha proposto ricorso nei confronti dell’istituto davanti al tribunale di Milano, chiedendo: 1) di accertare il proprio diritto all’incarico di dirigente medico di secondo livello in luogo del collega e di condannare l’istituto ad attribuirgli l’incarico con il relativo trattamento economico 2) di stabilire, in ogni caso, l’illegittima privazione di mansioni, condannando l’istituto ad attribuirgli incarichi coerenti con la sua qualifica di dirigente medico e con la professionalità acquisita, con ulteriore condanna dell’istituto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il tribunale di primo grado, accogliendo l’eccezione sollevata dall’istituto, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulla prima domanda a favore del giudice amministrativo e ha accolto in parte la seconda, condannando l’Istituto per lo studio e la cura dei tumori a pagare al chirurgo un risarcimento del danno.

Chiamata in causa, la Corte d’appello di Milano, con sentenza 4 ottobre 2005, n. 757, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di accertamento del diritto all’attribuzione dell’incarico di responsabile dell’unità operativa complessa di chirurgia generale e ha rimesso le parti dinanzi al tribunale per la riassunzione; ha inoltre accertato il demansionamento a decorrere dall’agosto ’99 e il conseguente obbligo dell’istituto di attribuire al chirurgo mansioni corrispondenti alla qualifica rivestita, condannandolo a pagare una somma ulteriore e maggiore a titolo di risarcimento danno. L’istituto ha proposto ricorso per cassazione. La causa è stata assegnata alle Sezioni Unite, essendo stata posta anche la questione di giurisdizione, con riferimento alla domanda di accertamento del diritto all’incarico di dirigente medico di secondo livello.La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la sua giurisprudenza, secondo cui il procedimento per il conferimento dell’incarico di dirigente medico di secondo livello non ha natura di concorso ed è quindi competente il giudice ordinario.

Quanto al risarcimento per il demansionamento, le Sezioni Unite hanno rilevato che la Corte d’appello di Milano ha motivato l’accertamento del danno nei seguenti termini: “Si può presumere, a seguito della prolungata e ingiustificata emarginazione, che i comportamenti tenuti dall’istituto abbiano comportato un automatico degrado della professionalità da lui acquisita in trent’anni di lavoro”. La Suprema Corte ha ritenuto che questa motivazione dimostri che il giudice di merito abbia fatto ricorso correttamente alla prova presuntiva. Per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida, ha affermato la Cassazione, non occorre che l’esistenza del fatto ignoto rappresenti l’unica conseguenza possibile di quello noto, secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva (secondo la regola dell’inferenza necessaria, che viene così negata), ma è sufficiente che dal

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