Il tirocinio formativo è indirizzato a soggetti che abbiano adempiuto l’obbligo scolastico, ai sensi della L.1859/62 e succ. mod. e integrazioni, anche cittadini di stati membri della comunità europea o cittadini extra comunitari, fatto salvo il principio di reciprocità. Può essere utilizzato anche per consentire a soggetti disoccupati di rientrare nel mondo del lavoro
Per l’attuazione di uno tirocinio formativo è necessario che sussista una convenzione tra l’ente promotore del tirocinio formativo ed il soggetto ospitante (datore di lavoro pubblico o privato), corredata da un progetto formativo dello tirocinio formativo redatta dal soggetto ospitante, di cui una copia dev’essere inviata ai seguenti soggetti da parte dell’ente promotore: alla Regione, all’Ufficio periferico del Ministero del lavoro competente in materia ispettiva ed alle rappresentanze sindacali aziendali od alle organismi sindacali locali.
Il progetto formativo deve contenere:
a) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo
con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;
b) i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;
c) gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli infortuni e la responsabilità civile;
d) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
e) il settore aziendale di inserimento.
È prevista inoltre la presenza di due soggetti, che seguano l’andamento del tirocinio, una nominata dal soggetto promotore (tutore del soggetto promotore) e una nominata dal soggetto ospitante fra i propri dipendenti (responsabile aziendale).
Possono promuovere tirocini formativi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, i seguenti soggetti, così come individuati dal l’art.2 del DM 142/98 attuativo dell’art.18 L.196/97:
a) agenzie per l'impiego istituite ai sensi degli articoli 24 e 29 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'articolo 1 della medesima legge, ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni, individuate dalle leggi regionali;
b) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
c) provveditorati agli studi;
d) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;
e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati al sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.
Possono inoltre promuovere tirocini formativi istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse dalle precedenti, previa autorizzazione della regione competente.
Soggetti Ospitanti
Possono essere soggetti ospitanti tutti i datori di lavoro pubblici e privati, a patto che siano rispettati i tetti massimi per ciò che riguarda il numero di tirocinanti in relazione al numero di occupati a tempo indeterminato.
Questi i limiti indicati dall’art.1 DM 142/98:
- per azienda con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato, non più di un tirocinante;
- per aziende con un numero di dipendenti a tempo indeterminato tra 6 e 19, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- per azienda con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, un numero di tirocinanti non superiore al 10% dei suddetti dipendenti.
Durata
La durata massima del tirocinio formativo è stabilita in relazione alla condizione, sia occupazionale che scolastica, del tirocinante e varia da massimo:
- 4 mesi per gli studenti frequentanti istituti scolastici secondari;
- 6 mesi per lavoratori inoccupati o disoccupati, compresi i soggetti iscritti alle liste di mobilità;
- 6 mesi per allievi di istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea, anche nei 18 mesi successivi al compimento della formazione;
- 12 mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei 18 mesi successivi al termine degli studi;
- 12 mesi per persone svantaggiate ai sensi dell’art.4, co.1, L.381/91;
- 24 mesi per soggetti portatori di handicap.
Retribuzioni e Contribuzioni
Il tirocinio formativo o di orientamento non costituisce rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 1, co.2, DM 142/98. In conseguenza di ciò il soggetto ospitante non è tenuto a pagare alcuna retribuzione né contribuzione al tirocinante. Può decidere di erogargli un compenso, quale rimborso spese per gli oneri sostenuti (es. spese di trasporto), che in questo caso è assoggettato alla ritenuta d’acconto a fini IRPEF del 20%. Non è prevista la possibilità di versare contributi volontari per i periodi di tirocinio.
Per le imprese che impegnano giovani provenienti da regioni del sud Italia è possibile ottenere il rimborso totale o parziale degli oneri finanziari sostenuti per coprire le spese di vitto e alloggio del tirocinante (art.9 regolamento, art.18, L.196/97).
Copertura Assicurativa
Il soggetto promotore è tenuto ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice.
La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda, ma rientranti nel progetto formativo. Nel caso in cui il soggetto promotore sia costituito da strutture pubbliche competenti in materia di collocamento, il soggetto ospitante può farsi carico degli oneri economici relativi alle coperture assicurative.
Finalità
Il tirocinio formativo rappresenta un ottimo strumento per l’acquisizione di un’esperienza professionale pratica, la quale può sicuramente rivelarsi utile nell’inserimento nel mondo del lavoro. Anche per le imprese ospitanti il ricorso a tirocinanti, oltre ai vantaggi di ordine economico (non sussiste un obbligo di retribuzione né di assicurazione, quest’ultimo a carico del soggetto promotore), consente di acquisire informazioni e impressioni sui giovani in vista di una futura assunzione. I tirocini attivati ai sensi dell’articolo 18 L.196/97 hanno valore di credito formativo, se certificate dall’ente promotore.
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