Per semplici richieste o suggerimenti contattateci cliccando quì (oppure utilizza il form sotto
),
specificando il quesito o la vostra richiesta e provvederemo a contattarvi al più presto per la risposta.
Sconto sull'Irap versata per cassa (FONTE SOLE 24ORE)
Le imprese e i professionisti con dipendenti o che pagano interessi passivi hanno diritto a uno sconto forfettario che riduce l'imponibile ai fini Irpef o Ires.
La deduzione forfettaria, che spetta per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e successivi, è pari al 10% dell'Irap versata e può essere fatta valere in sede di determinazione del reddito, a condizione che alla formazione del valore della produzione abbiano concorso spese per lavoro dipendente, o interessi passivi non ammessi in deduzione nella determinazione della base imponibile Irap. La deduzione prescinde, dunque, dall'ammontare delle spese sostenute per i dipendenti o per gli interessi passivi. La parziale deducibilità forfettaria dell'Irap ai fini delle imposte sui redditi, che rappresenta una deroga al generale principio di indeducibilità dell'Irap dalle imposte statali, è stata introdotta dall'articolo 6 del Dl 185/2008, convertito dalla legge 2/2009. È infatti stabilito che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammesso in deduzione un importo pari al 10% dell'Irap determinata a norma degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto Irap, Dlgs 446/97, forfettariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati, o delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti. I primi chiarimenti in materia sono stati forniti dall'agenzia delle Entrate, con la circolare 16/E del 14 aprile 2009.
Chi ha diritto allo sconto
Lo sconto del 10% da calcolare sull'Irap versata spetta ai contribuenti che determinano la base imponibile Irap con le modalità di cui agli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto Irap. Si tratta, in particolare, delle:
- società di capitali e enti commerciali (articolo 5);
- società di persone e imprese individuali (articolo 5-bis);
- banche e altri enti e società finanziari (articolo 6);
- imprese di assicurazione (articolo 7);
- persone fisiche, società semplici e quelle a esse equiparate, esercenti arti e professioni (articolo 8).
Lo sconto spetta anche ai contribuenti che determinano la base imponibile Irap secondo la disciplina recata dall'articolo 5 del decreto Irap per opzione, quali gli imprenditori agricoli e le pubbliche amministrazioni per l'attività commerciale eventualmente esercitata, o per regime naturale, quali gli enti privati non commerciali, con riferimento alla sola attività commerciale esercitata.
Come si calcola lo sconto
Per beneficiare della deduzione forfettaria del 10%, è necessario che nei periodi di imposta cui si riferisce il versamento dell'Irap, a saldo o in acconto, gli oneri per i dipendenti o per gli interessi passivi abbiano concorso alla determinazione della base imponibile Irap. Si può, invece, prendere in considerazione il versamento in acconto relativo al periodo di imposta successivo, se i costi di cui sopra hanno influenzato la base imponibile dello stesso periodo. Con gli stessi criteri, si può prendere in considerazione anche l'Irap versata nel l'anno interessato dalla rideterminazione della base imponibile a fronte di versamenti Irap effettuati a seguito di ravvedimento, o di iscrizione a ruolo di Irap dovuta per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento.
I righi in Unico
I contribuenti, che hanno diritto allo sconto del 10% dell'Irap versata, devono indicare l'importo relativo nello specifico rigo di riferimento dei vari quadri del modello Unico 2010 che devono compilare. Ad esempio, le persone fisiche tenute al l'Unico 2010, indicano il relativo importo:
- se si tratta di professionista, nel quadro RE, al rigo RE19, colonna 2, insieme ad altre eventuali spese che si riportano in questo rigo; il forfait del 10% si riporta anche alla colonna 1 «Irap deducibile»;
- se si tratta di impresa in regime di contabilità ordinaria, nel quadro RF, al rigo RF38 «altre variazioni in diminuzione», utilizzando il codice 12, insieme ad altri costi che si riportano in questo rigo;
- se si tratta di impresa in regime di contabilità semplificata, nel quadro RG, al rigo RG20 «altri componenti negativi», insieme ad altri costi che si riportano in questo rigo; il forfait del 10% si riporta anche alla colonna 2 «Irap deducibile».
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento