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APPRENDISTATO

Il nuovo contratto di apprendistato rappresenta lo strumento per costruire un percorso di alternanza tra formazione e lavoro

Approvata il 14 ottobre 2004, la circolare sul nuovo contratto di apprendistato che illustra le disposizioni normative contenute nel decreto legislativo n. 276 del 2003.

L'apprendistato è oggi l'unico contratto di lavoro a contenuto formativo presente nel nostro ordinamento, fatto salvo l'utilizzo del contratto di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni.

Nel contratto di apprendistato, a fronte della prestazione lavorativa, il datore di lavoro si obbliga a corrispondere all'apprendista non solo una controprestazione retributiva ma anche, direttamente o a mezzo di soggetti in possesso delle idonee conoscenze gli insegnamenti necessari per il conseguimento di una qualifica professionale, di una qualificazione tecnico-professionale o di titoli di studio di livello secondario, universitari, o specializzazioni dell'alta formazione attraverso percorsi di formazione interna o esterna alla azienda.

Il nuovo contratto di apprendistato rappresenta lo strumento per costruire un percorso di alternanza tra formazione e lavoro, e s'inquadra nella strategia di formazione e apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita.

Sono tre diverse ipotesi di apprendistato:

1) l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

2) l'apprendistato professionalizzante;

3) l'apprendistato per la acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

E' stabilito un limite quantitativo alle assunzioni di apprendisti. Non e' infatti possibile assumere con contratto di apprendistato un numero di apprendisti che sia superiore al 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso uno stesso datore di lavoro.

Tuttavia, il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, puo' assumere apprendisti fino ad un numero massimo di tre. Tale limite non si applica però alle imprese artigiane.

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