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ASSEGNO CONGEDO MATRIMONIALE

Viene concesso in occasione di un congedo straordinario della durata di 8 giorni in occasione del matrimonio e da fruire entro i 30 giorni successivi alla data dell'evento.
L'assegno per congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi quando l'uno e l'altra vi abbiano diritto.

COSA SPETTA
7 giorni di retribuzione ai lavoratori con qualifica di operaio o apprendista;
7 giornate di guadagno medio giornaliero ai lavoratori a domicilio;
8 giornate di salario medio giornaliero ai lavoratori marittimi;
solo per i giorni che coincidono con quelli previsti dal contratto per lo svolgimento dell’attività lavorativa ai lavoratori con contratto part-time verticale.

A CHI SPETTA
L'assegno per congedo matrimoniale spetta agli operai, agli apprendisti, ai lavoratori a domicilio, ai marittimi di bassa forza dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative, che:
contraggono matrimonio civile o concordatario;
possono far valere un rapporto di lavoro da almeno una settimana;
fruiscono effettivamente del congedo (assenza dal lavoro) entro 30 giorni dalla celebrazione del matrimonio
Spetta anche ai lavoratori disoccupati o sospesi che:
abbiano avuto un valido rapporto di lavoro alle dipendenze delle suddette aziende di almeno 15 giorni nei 90 giorni precedenti la data del matrimonio;
si dimettono per contrarre matrimonio;
siano stati licenziati per cessazione dell’attività;
non siano in servizio per:
malattia;
sospensione;
richiamo alle armi.
Si ha diritto all’assegno solo quando si contrae matrimonio civile o concordatario per la prima volta (il solo matrimonio religioso non dà diritto all’assegno). Si può aver diritto a successivi assegni solo se vedovi o divorziati.

A CHI NON SPETTA

L'assegno per congedo matrimoniale non spetta ai dipendenti di:
aziende industriali, artigiane, cooperative e della lavorazione del tabacco con qualifica di
impiegati;
apprendisti impiegati;
dirigenti;
aziende agricole;
commercio;
credito;
assicurazioni;
enti locali;
enti statali;
aziende che non versano il relativo contributo alla CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari).

LA DOMANDA
i lavoratori occupati devono presentare la domanda al datore di lavoro alla fine del congedo e non oltre 60 giorni dal matrimonio, allegando il certificato di matrimonio o stato di famiglia con i dati del matrimonio rilasciato dall’Autorità comunale. Se non è possibile produrre la certificazione nei termini citati, si può presentare un certificato rilasciato dall’Autorità religiosa ovvero una dichiarazione sostitutiva autenticata, purché successivamente si provveda a consegnare la documentazione prescritta;
i lavoratori disoccupati devono presentare domanda direttamente alla sede Inps competente entro un anno dalla data del matrimonio, allegando il certificato di matrimonio e la copia dell’ultima busta paga. Se non è possibile produrre la certificazione nei termini citati, si può presentare un certificato rilasciato dall’Autorità religiosa ovvero una dichiarazione sostitutiva autenticata, purché successivamente si provveda a consegnare la documentazione prescritta;
i lavoratori extracomunitari, nel caso di matrimonio celebrato all’estero, devono allegare alla domanda un certificato del Comune di residenza attestante che lo stesso è coniugato con la persona indicata sul certificato di matrimonio rilasciato dall’Autorità estera.

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