E' l'assicurazione sociale obbligatoria diretta a tutelare il lavoratore in caso di infortunio o malattia professionale prevista dalla Costituzione ( art. 38, co.2) e disciplinata dal Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con DPR 30 giugno 1965, n.1124. E' gestita dall' INAIL – Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli nfortuni sul lavoro- .
L'assicurazione ha la funzione di garantire ai lavoratori, in caso di infortunio o di malattia professionale, prestazioni sanitarie relative alle prime cure, prestazioni economiche e forniture di apparecchi di protesi. Esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente all'evento lesivo subito dai propri dipendenti, salvo i casi in cui, in sede penale o, se occorre, in sede civile, sia riconosciuta la sua responsabilità per reato commesso con violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro.
Soggetti interessati:
devono essere assicurati i lavoratori, addetti ad attività rischiose, che svolgono un lavoro comunque retribuito alle dipendenze di un datore di lavoro, compresi i sovrintendenti ai lavori, i soci di cooperative e di ogni altro tipo di società, i medici esposti a RX, gli apprendisti, i soggetti appartenenti all'area dirigenziale e gli sportivi professionisti.
Sono, altresì, assicurati gli artigiani ed i lavoratori autonomi dell'agricoltura nonché i lavoratori che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) ad eccezione di coloro che intrattengono rapporti di coollaborazione di carattere amministrativo gestionale, di natura non professionale, con società e associazioni sportive dilettantistiche.
Il premio assicurativo è ad esclusivo carico del datore di lavoro, dell'artigiano o del lavoratore autonomo dell'agricoltura. Per i lavoratori parasubordinati, il premio è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente. L'obbligo del versamento del premio è in ogni caso a carico del committente.
L'assicurazione degli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima, nonché i radiotelegrafisti di bordo non assunti direttamente dagli armatori è gestita dall'IPSEMA – Istituto di previdenza per il settore marittimo- .
L'INAIL gestisce, altresì, l'assicurazione contro gli infortuni domestici. Sono obbligati ad assicurarsi coloro, in età compresa tra i 18 ed i 65 anni, che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della propria famiglia e dell'ambiente in cui dimora.
Sono esclusi coloro che svolgono altra attività che comporti l'iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.
L'assicurazione dei dirigenti e degli impiegati tecnici e amministrativi in agricoltura è gestita dall'ENPAIA - Ente di previdenza ed assistenza integrativa degli impiegati e dei dirigenti dell'agricoltura- .
INFORTUNIO SUL LAVORO
Per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta che determini la morte della persona o ne menomi parzialmente o totalmente la capacità lavorativa. Gli elementi integranti l'infortunio sul lavoro sono:
- la lesione
- la causa violenta
- l'occasione di lavoro.
Il concetto di "occasione di lavoro" richiede che vi sia un nesso causale tra il lavoro e il verificarsi dei rischio cui può conseguire l'infortunio. Il rischio considerato è quello specifico, determinato dalla ragione stessa dei lavoro. E' infortunio sul lavoro anche il così detto "infortunio in itinere", cioè quello occorso al lavoratore nel tragitto compiuto per recarsi o tornare dal luogo di lavoro a casa.
Sono considerati infortuni sul lavoro anche quelli dovuti a colpa del lavoratore stesso.
Infortunio domestico
Per infortunio domestico si intende l'evento lesivo determinato da causa violenta in occasione di lavoro in ambito domestico dal quale sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 33%. Non costituiscono oggetto di assicurazione gli infortuni mortali.
MALATTIA PROFESSIONALE
La malattia professionale è un evento dannoso che agisce sulla capacità lavorativa della persona e trae origine da cause connesse allo svolgimento della prestazione lavorativa. La causa agisce lentamente e per gradi sull'organismo del soggetto e deve risultare in diretta relazione con l'esercizio di determinate attività nelle quali trovare la propria origine. Il vigente sistema di tutela si fonda su una presunzione legale del nesso di causalità tra la tecnopatia, elencata in un'apposita tabella, e le corrispondenti lavorazioni nocive. La vigente tabella delle malattie professionali è stata approvata con D.P.R. 13/4/1994.
A seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 179/88 e 206/88, sono comunque tutelate tutte le malattie che, seppure non comprese in detta tabella, il lavoratore provi abbiano un origine professionale.
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