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CRITERI DI SCELTA DEI SOGGETTI DA METTERE IN MOBILITA'

La legge (artt. 24 e 5 L. 223/91) stabilisce regole ben precise per l'individuazione dei soggetti nei cui confronti deve essere attuato il licenziamento collettivo. E' infatti previsto che l'individuazione di tali soggetti debba avvenire sulla base dei criteri stabiliti mediante accordo tra organizzazioni sindacali e azienda. In caso di mancanza di accordo, la legge prevede che l'individuazione debba avvenire secondo criteri oggettivi e imparziali, evitando qualsiasi discriminazione in danno di soggetti eventualmente sgraditi dall'impresa per motivi personali (svolgimento di attività sindacale o politica, fede religiosa, razza, sesso, malattie subite e altri ancora). Per questo la legge stabilisce che debbano essere seguiti i seguenti criteri, da applicare in concorso gli uni con gli altri: a) carichi di famiglia; b) anzianità (di servizio e anagrafica); c) esigenze tecnico-produttive e organizzative.

L'impresa è poi tenuta a rispettare le percentuali di soggetti invalidi o comunque di assunti obbligatori.

La violazione di questi criteri determina: la annullabilità dei licenziamenti da parte del Pretore del Lavoro e l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro; la condanna dell'azienda al risarcimento del danno patito dal lavoratore, in termini di mancata percezione della retribuzione, nella misura minima di 5 mensilità. E' bene ricordare che anche per ottenere l'accertamento della violazione dei criteri di scelta è indispensabile procedere all'impugnazione del licenziamento con un atto scritto, anche extragiudiziale, nel termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento.

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