Per semplici richieste o suggerimenti contattateci cliccando quì (oppure utilizza il form sotto
),
specificando il quesito o la vostra richiesta e provvederemo a contattarvi al più presto per la risposta.

I CONTRIBUTI DA LAVORO

È imprenditore artigiano colui che svolge un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi escluse le attività agricole e commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni o ausiliarie di queste ultime, salvo il caso in cui siano solamente strumentali ed accessorie all’esercizio dell’impresa (Legge n.463/1959; Legge n.443/1985; Legge n.133/1997;Legge n.57/2001).

Inoltre deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
Aver compiuto il diciottesimo anno di età (salvo i casi di autorizzazione da parte del tribunale all'esercizio dell'attività oltre il sedicesimo anno di età);
Esercitare l’attività (anche manuale) personalmente in qualità di titolare dell’impresa artigiana, con lavoro proprio, ed eventualmente con l’ausilio dei propri familiari;
Svolgere in modo abituale e prevalente il proprio lavoro manuale;
Assumere la piena responsabilità dell'impresa con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione;
Non superare i limiti dimensionali previsti dalla Legge 443/85.
L’attività può essere esercitata sotto forma di:
impresa individuale;
impresa familiare;
società di persone (S.a.s., S.n.c.);
società di capitali (S.r.l. unipersonali e pluripersonali).
ISCRIZIONE CESSAZIONE E VARIAZIONE

Entro 30 giorni dall’inizio dell’attività artigiana, deve essere presentata domanda di iscrizione all’Albo Imprese Artigiane.

Dal 1 aprile 2010 le aziende che operano nelle regioni che hanno recepito il sistema ComUnica, sono tenute ad iscriversi utilizzando le procedure informatiche o su supporto telematico.
Infatti, essendo la ComUnica l'unico strumento che tutte le imprese devono utilizzare per l'espletamento degli adempimenti di iscrizione, variazione e cancellazione, ha efficacia oltre che per il Registro imprese, anche per l'Albo imprese artigiane (quadro AA).

Pertanto, attualmente sono vigenti due sistemi di iscrizione a seconda che la regione abbia recepito o meno (seppur con modalità diverse), con legge regionale, il sistema di iscrizione ComUnica.
Nel caso in cui ciò non sia avvenuto continua ad essere utilizzata la procedura attualmente in uso.

L’utilizzo del nuovo sistema di comunicazione è obbligatorio per tutte le notizie che hanno rilievo al fine di un aggiornamento delle informazioni contenute negli archivi del Registro delle imprese:
iscrizione e dichiarazione di inizio attività;
cessazione dell’impresa;
variazione dell’indirizzo dell’impresa;
variazione dell’indirizzo di residenza del titolare o del socio;
variazione dei dati anagrafici del titolare o del socio;
iscrizione della società con contestuale inizio attività del socio ai fini previdenziali;
cessazione della società;
essazione dalla carica di socio;
variazione di forma giuridica;
variazione dell’attività svolta.
La legge attribuisce all'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane valore costitutivo, e conferisce all'impresa la qualifica artigiana anche ai fini previdenziali e assistenziali.
Tale qualifica viene conservata dalla data di decorrenza dell'iscrizione sino a quella dalla quale ha effetto la cancellazione.

COME SI CALCOLA IL CONTRIBUTO

I titolari sono responsabili per il versamento dei contributi propri e dei propri collaboratori.
È stato definito un reddito minimo (minimale di reddito), comunque dovuto anche nel caso in cui quello effettivo accertato ai fini fiscali si mantenga al di sotto di tale soglia (inferiore o negativo).
Tale reddito viene utilizzato come base di riferimento per il pagamento dei contributi previdenziali (c.d. contributo minimo obbligatorio).

Se il reddito d’impresa supera il reddito minimale devono essere versati anche i contributi eccedenti il minimale (o contributi a percentuale).
I contributi sono dovuti nei limiti di un reddito massimo imponibile.

Per artigiani e commercianti iscritti per la prima volta nella gestione dal 1.1.1996 (soggetti privi di anzianità contributiva) vige un diverso limite massimo di reddito.


ALIQUOTE E CONTRIBUTI ARTIGIANI ANNO 2010 VEDI QUI'

Nessun commento: