L'imprenditore commerciale è il titolare di un'impresa che opera nel settore del commercio, terziario e turismo e che, a prescindere dal numero dei dipendenti, sia organizzata prevalentemente con lavoro proprio ed eventualmente dei componenti la famiglia.
Inoltre deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
avere la piena responsabilità dell'impresa ed assumere tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (il requisito non è richiesto per i soci di S.r.l.);
partecipare personalmente al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente;
essere legittimato all'esercizio dell'attività commerciale da licenze o autorizzazioni se previste per legge o regolamento.
L’attività può essere esercitata sotto forma di:
impresa individuale;
impresa familiare;
società di persone (S.a.s., S.n.c.);
società di capitali (S.r.l. unipersonali e pluripersonali).
ISCRIZIONE CESSAZIONE E VARIAZIONE
Nell’ottica di semplificazione degli adempimenti amministrativi, a decorrere dal 1 aprile 2010, è stato previsto un sistema di iscrizione obbligatorio denominato “Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa” (ComUnica).
La “Comunicazione Unica”, da presentare per via telematica o su supporto informatico alla Camera di Commercio, assolve a tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali e assistenziali, nonché per l’ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.
Tale modalità dovrà essere utilizzata anche in caso di modifica o di cessazione dell’attività d’impresa.
In ogni caso la decisione sulla iscrivibilità del contribuente spetta all’INPS, e pertanto la iscrizione si perfeziona soltanto a seguito del provvedimento emesso dall’Istituto.
L’utilizzo del nuovo sistema di comunicazione è obbligatorio per tutte le notizie che hanno rilievo al fine di un aggiornamento delle informazioni contenute negli archivi del Registro delle imprese:
iscrizione e dichiarazione di inizio attività;
cessazione dell’impresa;
variazione dell’indirizzo dell’impresa;
variazione dell’indirizzo di residenza del titolare o del socio;
variazione dei dati anagrafici del titolare o del socio;
iscrizione della società con contestuale inizio attività del socio ai fini previdenziali;
cessazione della società;
cessazione dalla carica di socio;
variazione di forma giuridica;
variazione dell’attività svolta.
COME SI CALCOLA IL CONTRIBUTO
I titolari sono responsabili per il versamento dei contributi propri e dei propri collaboratori.
È stato definito un reddito minimo (minimale di reddito), comunque dovuto anche nel caso in cui quello effettivo accertato ai fini fiscali si mantenga al di sotto di tale soglia (inferiore o negativo).
Tale reddito viene utilizzato come base di riferimento per il pagamento dei contributi previdenziali (c.d. contributo minimo obbligatorio).
Se il reddito d’impresa supera il reddito minimale devono essere versati anche i contributi eccedenti il minimale (o contributi a percentuale).
I contributi sono dovuti nei limiti di un reddito massimo imponibile.
Per artigiani e commercianti iscritti per la prima volta nella gestione dal 1.1.1996 (soggetti privi di anzianità contributiva) vige un diverso limite massimo di reddito.
ALIQUOTE E CONTRIBUTI COMMERCIANTI ANNO 2010 VEDI QUI'
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