Art. 1
(Finalità della formazione professionale)
La Repubblica promuove la formazione e l'elevazione professionale in attuazione degli articoli 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta e di favorire la crescita della personalità dei lavoratori attraverso la crescita della personalità dei lavoratori attraverso l'acquisizione di una cultura professionale.
La formazione professionale, strumento della politica attiva del lavoro, si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione economica e tende a favorire l'occupazione, la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico e tecnologico.
Art. 2
(Oggetto della formazione professionale)
Le iniziative di formazione professionale costituiscono un servizio di interesse pubblico inteso ad assicurare un sistema di interventi formativi finalizzati alla diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per svolgere ruoli professionali e rivolti al primo inserimento, alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento dei lavoratori, in un quadro di formazione permanente.
Le iniziative di formazione professionale sono rivolte a tutti i cittadini che hanno assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti, e possono concernere ciascun settore produttivo, sia che si tratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di prestazioni professionali o di lavoro associato.
Alle iniziative di formazione professionale possono essere ammessi anche stranieri, ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti.
L'esercizio delle attività di formazione professionale è libero.
Art. 3
(Poteri e funzioni delle regioni)
Le regioni esercitano, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, la potestà legislativa in materia di orientamento e di formazione professionale in conformità ai seguenti principi:
a) rispettare la coerenza tra il sistema di formazione professionale, nelle sue articolazioni ai vari livelli, e il sistema scolastico generale quale risulta dalle leggi della Repubblica;
b) assicurare la coerenza delle iniziative di formazione professionale con le prospettive dell'impiego nel quadro degli obiettivi della programmazione economica nazionale, regionale e comprensoriale, in relazione a sistematiche rilevazioni dell'evoluzione dell'occupazione e delle esigenze dell'evoluzione dell'occupazione e delle esigenze formative da effettuarsi in collaborazione con le amministrazioni dello Stato e con il concorso delle forze sociali;
c) organizzare il sistema di formazione professionale sviluppando le iniziative pubbliche e rispettando la molteplicità delle proposte formative;
d) assicurare la partecipazione alla programmazione dei piani regionali e comprensoriali di intervento da parte dei rappresentanti degli enti locali, delle categorie sociali e degli altri enti interessati;
e) assicurare il controllo sociale della gestione delle attività formative attraverso la partecipazione di rappresentanti degli enti locali, delle categorie sociali e degli altri enti interessati;
f) definire le modalità e i criteri di consultazione, ai fini della programmazione, con gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della pubblica istruzione;
g) garantire a tutti coloro che partecipano alla attività di formazione professionale l'esercizio dei diritti democratici e sindacali e la partecipazione alla promozione di iniziative di sperimentazione formativa;
h) adeguare la propria normativa a quella internazionale e comunitaria ed attenersi alla normativa nazionale in materia di contenuti tecnici e di obiettivi formativi e culturali delle iniziative, in modo particolare per quanto riguarda le attività regolamentate per ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica;
i) dare piena attuazione all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 , disponendo misure atte ad impedire qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso per quanto riguarda l'accesso di diversi tipi di corso ed i contenuti dei corsi stessi;
l) realizzare a favore degli allievi un sistema di servizi che garantisca il diritto alla formazione, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che condizionano le possibilità di frequentare i corsi;
m) promuovere, avvalendosi delle strutture territoriali competenti, idonei interventi di assistenza psicopedagogica, tecnica e sanitaria nei confronti degli allievi affetti da disturbi del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali, al fine di assicurarne il completo inserimento nell'attività formativa e favorirne l'integrazione sociale;
n) prendere gli opportuno accordi con l'autorità scolastica competente per lo svolgimento coordinato delle attività di orientamento scolastico e professionale, sentite le indicazioni programmatiche dei consigli scolastici distrettuali.
Le regioni disciplinano la delega agli enti locali territoriali delle funzioni amministrative nelle materie di cui alla presente legge.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie di cui alla presente legge le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Art. 4
(Campi di intervento)
Le regioni, attenendosi alle finalità e ai principi di cui ai precedenti articoli, provvedono in particolare a disciplinare con proprie leggi:
a) la programmazione, l'attuazione e il finanziamento delle attività di formazione professionale;
b) le modalità per il conseguimento degli obiettivi formativi relativi alle qualifiche, attenendosi ai principi informatori della contrattazione collettiva e della normativa del collocamento;
c) le attività di formazione professionale concernenti settori caratterizzati da specifici bisogni formativi derivanti dalla stagionalità del ciclo produttivo o della natura familiare, associativa o cooperativistica della gestione dell'impresa;
d) la qualificazione professionale degli invalidi e dei disabili, nonché gli interventi necessari ad assicurare loro il diritto alla formazione professionale;
e) le attività di formazione professionale presso gli istituti di prevenzione e di pena;
f) il riordinamento e la ristrutturazione delle istituzioni pubbliche operanti a livello regionale nonché il loro eventuale scioglimento o riaccorpamento;
g) l'esercizio delle funzioni già svolte dai consorzi per l'istruzione tecnica, soppressi dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , riconducendola nell'ambito della programmazione regionale;
h) la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle attività di formazione professionale nella regione, rispettando la presenza delle diverse proposte formative, purché previste dalla programmazione regionale, attraverso iniziative dirette o convenzioni con le università o altre istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche o private e gli enti di formazione di cui all'articolo 5.
Art. 5
(Organizzazione delle attività)
Le regioni, in conformità a quanto previsto dai programmi regionali di sviluppo, predispongono programmi pluriennali e piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale.
L'attuazione dei programmi e dei piani così predisposti è realizzata:
a) direttamente nelle strutture pubbliche, che devono essere interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale agli obiettivi del piano;
b) mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo.
Gli enti di cui alla lettera b) del comma precedente devono possedere, per essere ammessi al finanziamento, i seguenti requisiti:
1) avere come fine la formazione professionale;
2) disporre di strutture, capacità organizzativa e attrezzature idonee;
3) non perseguire scopi di lucro;
4) garantire il controllo sociale delle attività;
5) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria;
6) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività;
7) accettare il controllo della regione, che può effettuarsi anche mediante ispezioni, sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati.
Le regioni possono altresì stipulare convenzioni con imprese o loro consorzi per la realizzazione di corsi di formazione, aggiornamento riqualificazione e riconversione, nel rispetto di quanto stabilito ai numeri 2) e 7) del comma precedente.
Le convenzioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni tipo di imposta o tassa.
Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli enti locali, le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate dalle regioni.
Art. 6
....omissis....
Art. 7
(Programmazione didattica)
Le regioni, nell'ambito della disciplina del settore prevista dall'articolo 4, lettera b), stabiliscono gli indirizzi della programmazione didattica delle attività di formazione professionale.
L'elaborazione e l'aggiornamento dei suddetti indirizzi devono avvenire in relazione a fasce di mansioni e di funzioni professionali omogenee, rispettando la unitarietà metodologica tra contenuti tecnologici, scientifici e culturali e la normativa di cui all'articolo 18, primo comma, lettera a).
Nell'ambito degli indirizzi di cui sopra, la programmazione didattica dovrà conformarsi a criteri di brevità ed essenzialità dei corsi e dei cicli formativi, anche attraverso una strutturazione modulare e l'adozione di sistemi di alternanza tra esperienze formative ed esperienze di lavoro.
I programmi, che devono fondarsi sulla polivalenza, la continuità e l'organicità degli interventi formativi, devono poter essere adattati alle esigenze locali ed assicurare il pieno rispetto delle molteplicità degli indirizzi educativi.
Nella loro elaborazione, si dovrà altresì tener conto dei livelli scolastici di partenza e dell'esperienza professionale degli allievi, nonché dei risultati della sperimentazione formativa già applicata.
Art. 8
(Tipologia delle attività)
Le regioni attuano di norma iniziative formative dirette:
a) alla qualificazione e specializzazione di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico e non abbiano mai svolto attività di lavoro;
b) all'acquisizione di specifiche competenze professionali per coloro che siano in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;
c) alla qualificazione di coloro che abbiano una preparazione culturale superiore a quella corrispondente alla scuola dell'obbligo;
d) alla qualificazione di lavoratori coinvolti nei processi di riconversione;
e) alla qualificazione o specializzazione di lavoratori che abbiano avuto o abbiano esperienze di lavoro;
f) all'aggiornamento, alla qualificazione e al perfezionamento dei lavoratori;
g) alla rieducazione professionale di lavoratori divenuti invalidi a causa di infortunio o malattia;
h) alla formazione di soggetti portatori di menomazioni fisiche o sensoriali che non risultino atti a frequentare i corsi normali.
Le attività di formazione professionale sono articolate in uno o più cicli, e in ogni caso non più di quattro, ciascuno di durata non superiore alle 600 ore. Ogni ciclo è rivolto ad un gruppo di utenti definito per l'indirizzo professionale e per livello di conoscenze teorico-pratiche; non è ammessa la percorrenza continua di più di 4 cicli non intercalata da idonee esperienze di lavoro, fatta eccezione per gli allievi portatori di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali.
Le regioni non possono attuare o autorizzare le attività dirette al conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria.
L'orario ed il calendario delle attività formative sono determinati in modo da favorire la frequenza da parte dei lavoratori occupati, con particolare riguardo per le lavoratrici.
Fino al momento dell'entrata in vigore della riforma sanitaria, sono confermate le disposizioni vigenti in materia di formazione degli operatori sanitari.
Art. 9
(Personale addetto alla formazione professionale)
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione di cui al successivo articolo 17, stabilisce con proprio decreto, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i requisiti necessari per l'ammissione all'insegnamento nelle attività di formazione professionale.
Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di delega delle funzioni amministrative di cui all'articolo 3, secondo comma, il personale di ruolo al momento dell'entrata in vigore della presente legge addetto alle attività di formazione professionale di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera a), è collocato in appositi ruoli regionali.
Il trattamento economico e normativo è adottato nell'osservanza della presente legge sulla base di un accordo sindacale nazionale stipulato tra le regioni, il Governo e le organizzazione sindacali maggiormente rappresentative.
Le leggi di delega di cui al secondo comma detteranno norme per garantire la mobilità del personale stesso nel territorio regionale.
Le regioni disciplinano con legge i casi e le modalità di incarico od assunzione a termine di docenti richiesti per corsi particolari.
Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento, lo sviluppo della professionalità attraverso corsi di aggiornamento tecnico-didattico e culturale, la partecipazione all'attività delle istituzioni in cui essi operano.
Nei casi in cui le regioni utilizzano, ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, lettera b), enti terzi per l'attuazione di progetti di formazione, non può essere superato globalmente, per ciò che riguarda il personale, il costo corrispondente agli equivalenti trattamenti economici e normativi dei dipendenti delle regioni addetti ad analoghe attività.
Art. 10
(Raccordi con il sistema scolastico)
Per la realizzazione delle attività di formazione professionale le regioni possono utilizzare le sedi degli istituti di istruzione secondaria superiore e le attrezzature di cui sono dotate, secondo le norme previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
Le regioni, mediante apposite convenzioni, mettono a disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attività di lavoro e di formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.
Le regioni si avvalgono dei consigli dei distretti scolastici per compiti di consultazione e di programmazione in materia di orientamento e formazione professionale e per l'attuazione delle iniziative rientranti nelle funzioni dei distretti stessi.
Ai fini dell'innovazione metodologico-didattica e della ricerca educativa, le regioni adottano provvedimenti intesi a facilitare la cooperazione fra le iniziative di formazione professionale e le istituzioni di istruzione secondaria e superiore.
Art. 11
(Rientri scolastici)
A coloro che abbiano conseguito una qualifica o mediante la frequenza di corsi o direttamente sul lavoro è data facoltà di accesso alle diverse classi della scuola secondaria superiore secondo le modalità previste dal relativo ordinamento.
A favore degli allievi che frequentano attività di formazione professionale, privi del titolo di assolvimento dell'obbligo scolastico, le regioni adottano, con il consenso dei medesimi, misure atte a favorire la necessaria integrazione con le attività didattiche che dovranno essere attuate a cura della competente autorità scolastica, cui compete altresì il conferimento del titolo.
Art. 12
(Diritti degli allievi)
La frequenza di corsi di formazione professionale è equiparata a quella dei corsi scolastici ai fini dell'utilizzo delle tariffe preferenziali relative ai mezzi di trasporto e ad ogni altro effetto di carattere previdenziale.
Art. 13
(Estensione delle agevolazioni previste per i lavoratori studenti)
La facoltà di differire il servizio militare di leva e le agevolazioni previsti per i lavoratori studenti dall'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , sono estese a tutti coloro che frequentano i corsi di formazione professionale di cui alla presente legge.
Le disposizioni di cui sopra e quelle di cui all'articolo precedente si applicano anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 14
(Attestato di qualifica)
Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita. Tali prove finali, che devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 18, primo comma, lettera a), sono svolte di fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti dalle leggi regionali, delle quali dovranno comunque far parte esperti designati dalle amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale.
Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.
Art. 15
(Sistema formativo e impresa)
Le istituzioni di cui all'articolo 5 operanti nella formazione professionale possono stipulare convenzioni con le imprese per la effettuazione presso di esso di periodi di tirocinio pratico e di esperienza in particolari impianti e macchinari o in specifici processi di produzione oppure per applicare sistemi di alternanza tra studio ed esperienza di lavoro.
Le regioni, nel regolare la materia, stabiliscono le modalità per la determinazione degli oneri a carico delle istituzioni per le attività formative di cui al comma precedente e assicurano la completa copertura degli allievi dai rischi di infortunio.
Le attività formative di cui al primo comma sono finalizzate all'apprendimento e non a scopi di produzione aziendale.
Le regioni disciplinano le modalità per il tirocinio guidato presso le imprese degli allievi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera m).
Art. 16
(Formazione per gli apprendisti)
Le regioni, nell'ambito dei programmi e dei piani di cui all'articolo 5 e secondo le modalità previste dallo stesso articolo e dall'articolo 15, attuano i progetti formativi destinati agli apprendisti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 .
I progetti di cui al comma precedente si articolano in attività teoriche, tecniche e pratiche secondo tempi e modalità definiti dalla legge e dai contratti di lavoro.
Le regioni, per i fini di cui all'articolo 21 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 , stipulano con gli istituti assicuratori convenzioni per il pagamento, a valere sui fondi di cui all'articolo 22, primo comma, della presente legge, delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani.
Sono abrogati gli articoli 20 e 28 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.
Artt. 17-21
....omissis....
Art. 22
(Finanziamento delle attività formative)
Le attività professionali promosse dalle regioni sono finanziate nell'ambito del fondo comune di cui all'articolo 8 della L. 16 maggio 1970, n. 281 , e successive modificazioni ed integrazioni. Al predetto fondo sono conferiti tutti gli stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio dello Stato che siano attinenti ad attività di formazione professionale trasferite o da trasferire alla regione, nonché l'importo corrispondente alla disponibilità del Fondo addestramento professionale lavoratori per l'anno 1979.
Le attività di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato di cui all'articolo 18 della presente legge, trovano copertura in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il cui ammontare è fissato annualmente con la legge finanziaria e che confluirà nel fondo di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede altresì al finanziamento:
a) delle attività di formazione professionale residue svolte nelle regioni a statuto speciale fino al trasferimento di dette attività alle regioni medesime;
b) dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478.
Artt. 23-25
....omissis....
Art. 26
(Finanziamento integrativo dei progetti speciali)
Un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al quarto comma dell'articolo precedente è versato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con periodicità trimestrale, in un conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, per la successiva acquisizione all'entrata del bilancio statale e contemporanea iscrizione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di integrare il finanziamento dei progetti speciali di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 , eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 .
La dotazione di cui al comma precedente è gestita con amministrazione autonoma fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 27
(Erogazione dei finanziamenti)
A seguito dell'approvazione da parte del Fondo sociale europeo dei singoli progetti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilito, anche sotto forma di acconti, il contributo a carico del Fondo di rotazione di cui al precedente articolo 25 a favore degli organismi di cui all'art. 24, primo comma.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è disposta l'erogazione, a favore delle regioni interessate, dei contributi di cui al primo comma dell'articolo 26.
Art. 28
(Abrogazioni)
Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.
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