È una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.
A CHI SPETTA
Hanno diritto all'assegno di invalidità i lavoratori:
dipendenti;
autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti,coloni e mezzadri);
iscritti ad alcuni fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria.
REQUISITI
Sono richiesti:
riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di inferrmità o difetto fisico o mentale;
almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
Non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa.
LA DOMANDA
Può essere inoltrata presso le sedi Inps, direttamente o tramite uno degli enti di Patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori; ovvero inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
Deve essere redatta su apposito modulo disponibile presso le sedi Inps o gli enti di patronato o scaricabile dal sito www.inps.it corredato da certificazione medica (mod. SS3).
QUANDO SPETTA
L'assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti, sia sanitari sia amministrativi, richiesti.
È compatibile con l’attività lavorativa ed ha validità triennale.
Può essere confermato su domanda presentata dall'interessato entro la data di scadenza.
Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente.
L'assegno ordinario di invalidità, al compimento dell'età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia nel rispetto delle finestre di accesso.
QUANTO SPETTA
L’importo viene determinato con il sistema di calcolo:
retributivo, se il lavoratore può far valere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995;
misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo) se il lavoratore alla data del 31.12.1995 non può far valere 18 anni di contributi;
contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31.12.1995.
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