Un'azienda, con requisito occupazionale inferiore ai 15 dipendenti, senza sospensioni in atto, che, non essendovi tenuta, vorrebbe instaurare un rapporto con un cassintegrato in deroga, ha diritto alle agevolazioni (previste dal D.L. n. 5/2009, convertito in legge 33/2009, finalizzate alla ricollocazione dei lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga) o le stesse spettano solo ed esclusivamente alle aziende che superano il limite occupazionale indicato dalla legge 223/91?
RISPOSTA:
L'art. 7-ter, comma 7, D.L. n. 5/2009 riconosce un incentivo in favore dei datori di lavoro che, non avendo in atto sospensioni dal lavoro, assumono, a tempo pieno o parziale, determinato o indeterminato, senza esservi tenuti, lavoratori destinatari, per gli anni 2009 e 2010, di ammortizzatori sociali in deroga (oltre a lavoratori licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina della legge n. 223/1991).
L'incentivo, concesso dall'INPS, è pari all'indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito ancora non erogato. L'incentivo spetta per le assunzioni effettuate dal 12 aprile 2009, data di entrata in vigore della legge n. 33/2009, di conversione del D.L. n. 5/2009, con la quale lo stesso è stato introdotto (si veda anche INPS circ. n. 5/2010).
Ad avviso di chi scrive, la misura è pienamente operativa anche nei confronti dei datori di lavoro con forza aziendale inferiore alle 15 unità .
In ogni caso, l'incentivo non spetta:
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se l'assunzione è effettuata in ottemperanza di un preesistente obbligo legale o contrattuale;
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se tra il datore di lavoro che assume e l'impresa da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo (in tali casi, il beneficio spetta comunque se l'assunzione avvenga dopo sei mesi dal licenziamento);
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se il datore di lavoro che assume abbia in atto sospensioni dal lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale per la quale è stato richiesto, ovvero ottenuto, il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 223/1991;
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se il datore di lavoro che assume abbia in atto sospensioni per crisi aziendali ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D.L. n. 185/2008;
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se il datore di lavoro che assume abbia effettuato riduzione di personale nei sei mesi precedenti l'assunzione.
In tutti questi casi l'incentivo, comunque, spetta se l'assunzione avvenga al fine di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale.
La fruizione dell'incentivo, inoltre, è soggetta alla condizione di regolarità di cui all'art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006.
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