Il calcolo della tredicesima si effettua a dicembre tenendo in considerazione la retribuzione prevista per quel mese o nel caso in cui il contratto di lavoro fosse stato rescisso, viene considerato l’importo dello stipendio percepito l’ultimo mese di lavoro.
Nel calcolo della tredicesima sono da considerare tutti i periodi di lavoro e non in cui essa matura. Tali periodi comprendo anche gli archi di tempo di assenza comunque retribuiti come:
• maternità, compreso l'eventuale periodo di astensione anticipata (art. 22 D. lgs. n. 151/01)
• congedo matrimoniale (RDL n. 1334/37)
• ferie, festività, ex festività, riduzioni contrattuali dell'orario di lavoro e permessi retribuiti
• malattia nei limiti del periodo contrattuale di conservazione del posto
• infortunio e malattia professionale nei limiti del periodo di conservazione del posto
• cassa integrazione guadagni ad orario ridotto
• riposi giornalieri per allattamento
Non rientrano nel calcolo della tredicesima i lassi temporali di assenza non retribuita in base al c.c.n.l. (es. Periodo di leva, sciopero) e neanche gli assegni familiari.
Dall’importo ottenuto dal calcolo della tredicesima sono da detrarre anche possibili anticipazioni di ratei versati per l’Inail come indennità in caso di infortunio o all’Inps per l’indennità dovuta a malattia o maternità.
Dal calcolo della tredicesima vanno poi detratti i contributi sociali e le ritenute fiscali. I contributi previdenziali sono obbligatamente versati dal datore di lavoro per una percentuale della tredicesima pari alle aliquote previste per il mese di dicembre dell’anno in corso. Tutti gli apprendisti, invece, sono soggetti a versare direttamente il contributo sociale del 5,54%.
In ultimo, dal calcolo della tredicesima è necessario detrarre le ritenute fiscali in base alle aliquote previste nel mese di erogazione senza includere le deduzioni d’imposta che, con cadenza mensile, si applicano solo al salario standard.
Considerando la tredicesima un diritto del lavoratore che ne beneficia con continuità ed in modo non occasionale, la tredicesima concorre a definire l’importo da riconoscere al dipendente nel caso della fine del rapporto di lavoro (TFR); salvo diversa previsione dei c.c.n.l.
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