Prestazione sotto forma di complementare
Il versamento del Tfr e degli eventuali altri contributi presso i fondi pensione dà luogo, al raggiungimento dei requisiti, alla liquidazione di una pensione aggiuntiva a quella obbligatoria. La pensione complementare si ottiene quando si maturano i requisiti di legge per la pensione pubblica, di vecchiaia o di anzianità, purché si siano cumulati almeno 5 anni di partecipazione nel fondo pensione. L’iscritto può ottenere la pensione complementare con un anticipo massimo di 5 anni rispetto alla pensione obbligatoria, nei casi di non occupazione superiore a 48 mesi e di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. In caso di decesso prima che si raggiunga il diritto alla pensione complementare, l’intera posizione è versata agli eredi o alle persone che il titolare ha indicato per iscritto.
Prestazione sotto forma di capitale
Il lavoratore può anche scegliere di farsi liquidare il capitale accumulato. Questo, però, non può essere liquidato interamente, ma solo fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato, mentre il restante 50% verrà comunque corrisposto come pensione. La pensione potrà essere percepita interamente in capitale solo se:
convertendo in rendita almeno il 70% del montante finale, la pensione risulterà inferiore al 50% dell’assegno sociale;
il lavoratore è un vecchio iscritto, ossia è iscritto a forme di previdenza complementare prima del 29 aprile 1993.
Anticipazioni
Analogamente a quanto avviene con il Tfr lasciato in azienda, in alcuni casi e ricorrendo particolari condizioni, possono essere richieste anticipazioni della posizione maturata nei Fondi Pensione. Le anticipazioni possono essere richieste:
in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie per gravissime situazioni personali, del coniuge o dei figli, o per terapie e interventi straordinari certificati da pubbliche autorità (la tassazione, al netto dei redditi già assoggettati a imposta, avviene con una ritenuta del 15%);
dopo 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l’acquisto della prima casa per sé o per i figli, per interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento restauro o ristrutturazione (in questi casi la tassazione, al netto dei redditi già assoggettati a imposta, avviene con una ritenuta del 23%);
dopo 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze (la tassazione è uguale a quella prevista per la prima casa).
Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell’iscritto, in qualunque momento.
Si può cambiare fondo
Dopo due anni di iscrizione, chi aderisce a un fondo può trasferire l’intera posizione presso un’altra forma pensionistica complementare, collettiva o individuale. In questo caso, però, se ci si trasferisce da un fondo pensione negoziale ad una forma individuale si perde il diritto all’eventuale contributo del datore di lavoro a meno che il mantenimento di tale diritto non sia previsto esplicitamente dagli accordi o contratti collettivi applicati al rapporto di lavoro. Anche chi cambia settore di attività lavorativa può trasferire la propria posizione individuale.
Si può riscattare
L’iscritto che perde il diritto all’iscrizione al fondo, per perdita dei requisiti di partecipazione, in alternativa al trasferimento della posizione, può chiedere, in alcuni casi previsti dalla riforma, la restituzione parziale o totale della posizione maturata. La posizione può anche essere mantenuta nel fondo senza il versamento di ulteriori contribuzioni.
Il riscatto è consentito nella misura del 50% in caso di disoccupazione di durata fra 12 e 48 mesi o in caso di mobilità o cassa integrazione.
L’iscritto può richiedere il riscatto totale nei casi di disoccupazione superiore a 48 mesi o invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
Il riscatto immediato per perdita dei requisiti di partecipazione è possibile nel caso di adesione a forme collettive, ove sia previsto dallo statuto. In tal caso la tassazione è tuttavia meno favorevole rispetto ai casi già citati poiché si applica l’aliquota del 23% anziché del 15%. Nel caso di decesso, prima che si raggiunga il diritto alla prestazione pensionistica, l’intera posizione è riscattata dagli eredi o dai diversi beneficiari indicati dall’iscritto.
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