l contratto progetto (co.co.pro) è nato dalla Legge Biaggi come sostituzione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa (altrimenti detto co.co.co.).
Ad oggi le co.co.co. non sono state totalmente abrogate e continuano ad essere forme contrattuali di lavoro nei seguenti casi:
nel settore pubblico;
nelle professioni intellettuali;
per gli amministratori di società;
per i partecipanti a collegi e commissioni;
per coloro che percepiscono pensione di vecchiaia;
per collaborazioni rese ai fini istituzionali per società sportive;
per prestazioni nei limiti di 30 giorni e 5 mila euro annui.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato la Legge Biagi al fine di ridefinire il settore dei contratti di lavoro individuale conosciuti come collaborazioni coordinate e continuative ("co.co.co."). Tale tipologia di contratto è stata a lungo uno metodo di gestione delle risorse umane ambiguo. Con i co.co.pro. nasceva tra il datore di lavoro ed il lavoratore, un tipo di rapporto a metà tra il contratto di lavoro autonomo e quello subordinato.
Con i co.co.co. i datori di lavoro non dovevano sostenere gli oneri tipici del contratto di lavoro subordinato (es. ore di lavoro straordinario, contributi previdenziali).
La legge Biagi, agli articoli compresi tra il 61 ed il 69, ha introdotto i co.co.pro per definire i diritti ed i doveri del collaboratore di lavoro. Il lavoro a progetto (co.co.pro.) deve cosi caratterizzarsi per:
- il contenuto prevalentemente personale della prestazione;
- l'assenza di un vincolo di subordinazione;
- la determinazione di un progetto specifico (o programma di lavoro o fase di esso) stabilito dal committente.
I co.co.pro., al contrario dei vecchi co.co.co., pur introducendo alcune tutele per il collaboratore autonomo, privilegiano principalmente le nuove necessità delle aziende attraverso contratti che garantiscano la maggior flessibilità nell'impiego delle risorse umane.
Anche i co.co.pro, come i co.co.co., rendono sempre più sporadico e importante il ricorso a contratti di lavoro subordinato.
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