La legge prevede che in occasione del matrimonio, alcune categorie di lavoratori, abbiano diritto del congedo matrimoniale e dell’assegno ad esso relativo. Il congedo matrimoniale corrisponde ad un periodo di astensione al lavoro di 15 giorni consecutivi che non possono essere goduti durante il periodo delle ferie o nel preavviso del licenziamento. La richiesta per il congedo matrimoniale deve essere presentata al datore di lavoro con almeno 6 giorni di anticipo.
Inoltre, le seguenti categorie di lavoratori possono richiedere l’assegno per il congedo matrimoniale, rilasciato dall’INPS:
Lavoratori, non aventi qualifica impiegatizia, dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative (compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio).
Personale di bassa forza dell’armamento libero (sottufficiali e comuni) che alla data del matrimonio possano far valere un rapporto di lavoro di almeno una settimana.
Operaie e marittimi che si dimettano per contrarre matrimonio.
Lavoratori che, ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro, non sono comunque in servizio per malattia, sospensione dal lavoro, richiamo alle armi, etc.
Lavoratori e i marittimi disoccupati, che alla data del matrimonio possano far valere un rapporto di lavoro di almeno 15 giorni nei novanta precedenti il matrimonio.
Marittimi in servizio militare che possano far valere un rapporto di arruolamento di almeno 15 giorni nei 90 precedenti la data di richiamo alle armi ovvero la data di ultimazione del servizio di leva.
Ovviamente se entrambi i coniugi rientrano in tali categorie, entrambi hanno diritto all’assegno per il congedo matrimoniale.
La domanda per il congedo matrimoniale va presentata all’Inps allegandola alla copia del certificato di nozze, entro un anno dal matrimonio. In alcuni casi, il datore di lavoro può anticipare l’importo corrispondente all’assegno per il congedo matrimoniale. In questo caso, i lavoratori devono presentare la copia del certificato di matrimonio entro i 60 giorni dalla celebrazione delle nozze. Ai lavoratori disoccupati o sotto le armi, l’assegno per il congedo matrimoniale è pagato dall'Inps.
L’importo dell’assegno per il congedo matrimoniale corrisponde alla retribuzione di una settimana, basata sull’ultimo salario percepito.
Qualora la domanda di congedo venga respinta, il lavoratore può presentare ricorso al Comitato provinciale dell’Inps. Il ricorso deve essere redatto in carta libera entro 3 mesi (90 gg) dalla data in cui è stata ricevuta la lettera di reiezione.
Le procedure per presentare il ricorso sono:
• Presso gli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;
• Spedirlo presso la sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
• presentato presso uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
In ciascun caso, al ricorso dovranno essere allegati tutti i documenti ritenuti utili ai fini dell’accettazione.
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