I contratti a progetto (co.co.pro.) sono anche detti contratti di collaborazione per programma ed sono una tipologia di contratto di lavoro disciplinata dal D. Lgs. n. 276/2003, c.d. Legge Biagi. I co.co.pro. (contratti a progetto) definiscono il lavoratore non come un dipendente, ma un collaboratore autonomo. L’attività svolta dal collaboratore, infatti, deve essere legata alla realizzazione di un progetto (o programma di lavoro, o fasi di esso).
Forma dei contratti a progetto: I contratti di lavoro a progetto devono avere la forma scritta (al contrario delle co.co.co.) e devono definire:
la durata determinata o determinabile del progetto;
il contenuto del progetto o programma di lavoro (o delle fasi di esso);
il corrispettivo (e i criteri per determinarlo);
i tempi e le modalità del pagamento;
la disciplina dei rimborsi spese;
le modalità del coordinamento con il committente relative all’esecuzione, anche temporale della prestazione lavorativa;
le eventuali misure per la tutela e la sicurezza del collaboratore a progetto.
La forma scritta è necessaria ai fini della prova, come stabilito dall’articolo 62 del decreto legislativo 276/93 poiché in caso di contenzioso relativo alla natura del contratto, è fondamentale per dimostrare l'esistenza o meno del progetto.
Nel caso in cui il progetto non esista in forma scritta, il tribunale può modificare il rapporto di lavoro da progetto in un contratto a tempo indeterminato.
Se invece il giudice verifica che il collaboratore a progetto svolge la propria attività senza autonomia e quindi è soggetto ad un tipo di rapporto equivalente a quello dei lavoratori subordinati, il tribunale può disporre la trasformazione del contratto a progetto nel tipo di contratto più idoneo all’attività svolta (ad esempio part-time, tempo de terminato, ecc).
Durata dei contratti a progetto: La legge Biagi non impone una durata massima dei contratti a progetto. I contratti a progetto devono avere una durata determinata o determinabile in base alle peculiarità del programma del progetto.
Rescissione dei contratti a progetto: I contratti a progetto possono essere rescissi dal datore di lavoro prima della scadenza per due motivi: per giusta causa e per eventuali causali, che il datore può richiedere di inserire nei contratti a progetto.
I contratti a progetto possono comprendere la clausola del preavviso, che una volta firmata dal collaboratore a progetto riconosce al datore di lavoro di interrompere il contratto dopo un semplice preavviso (art 67, comma 2. D.Lgs.276/03).
Inoltre, in caso di malattia o infortunio del collaboratore, il datore di lavoro può interrompere il contratti a progetto anche prima della sua scadenza.
Successione dei contratti a progetto: Lo stesso collaboratore può stipulare contratti di lavoro successivi aventi come oggetto un programma analogo o anche del tutto diverso. La legge non pone limiti alla successione di contratti a progetto.
Nessun commento:
Posta un commento