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Contratto a progetto: malattia e infortunio

Nei contratti a progetto, in caso di malattia o infortunio la temporanea sospensione del rapporto di lavoro non implica la proroga del contratto, il co.co.pro. comunque termina alla scadenza stabilita. Inoltre, il datore di lavoro può recedere dal contratto a progetto qualora la durata della malattia e/o dell’infortunio si protragga per oltre 30 giorni o abbia una durata superiore ad un sesto della durata complessiva del contratto a progetto.

In caso di malattia o infortunio il rapporto contrattuale (co.co.pro.) rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. La Legge Biagi include la dizione: "...senza erogazione del corrispettivo" che non significa obbligatoriamente che il compenso globale concordato per il progetto del contratto non sia poi corrisposto per intero. Potrebbe sussistere casi in cui la temporanea sospensione del contratto non comprometta il risultato dal progetto.

Il collaboratore che sospende (soprattutto se per un lasso di tempo breve) il proprio rapporto di lavoro a progetto per malattia o infortunio potrebbe essere comunque in grado di realizzare il programma per il quale è stato assunto. In questa situazione non sembrerebbe corretto eseguire alcuna detrazione dal rimborso totale pattuito.

Se al contrario, l'assenza per malattia o infortunio, incide negativamente nella realizzazione del progetto il rimborso stabilito può essere riconosciuto parzialmente. Per determinare il corrispettivo parziale da riconoscere al lavoratore con contratto a progetto che si è assentato per malattia o infortunio può convenzionalmente essere considerata la quota giornaliera del corrispettivo stabilito per l'intero progetto (totale del rimborso rapportato al numero dei giorni del rapporto di lavoro).
Un compenso è comunque riconosciuto al collaboratore poiché il datore di lavoro potrebbe trarre utilità dall'attività comunque svolta dal lavoratore.

Nel contratto a progetto la malattia è totalmente a carico del collaboratore, dal momento che la legge non prevede alcun tipo di integrazione del reddito perso, ne pubblica ne da parte del datore di lavoro. Solo in caso di una degenza ospedaliera è prevista un'indennità di malattia per il periodo del ricovero riservata a chi versa il contributo addizionale dello 0,5 (L 488/99).

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