I fondi pensione sono gli organismi che hanno lo scopo di erogare ai lavoratori iscritti una pensione aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria. La normativa prevede che prima dell’adesione, al fine di tutelare gli iscritti e di consentire una scelta meditata e consapevole, debba essere consegnata la documentazione informativa (redatta in conformità alle disposizioni emanate dalla Covip), riguardante in particolare i costi complessivi connessi alla partecipazione al fondo pensione, le modalità di gestione finanziaria, i rischi connessi all’investimento, i rendimenti conseguiti. Gli iscritti hanno inoltre il diritto di ricevere informazioni, con periodicità almeno annuale, sull’andamento della gestione complessiva del fondo pensione nonché sull’ammontare della posizione individuale.
I fondi pensione, in base alle loro modalità istitutive, si distinguono in fondi negoziali (o chiusi), fondi aperti, PIP di matrice assicurativa, fondi pensione preesistenti.
Fondi negoziali o chiusi
Sono istituiti grazie ad accordi collettivi tra i lavoratori ed i datori di lavoro. Possono rivolgersi ai lavoratori di una intera categoria contrattuale oppure ai lavoratori di una impresa o di un gruppo di imprese o, infine, ai lavoratori di un determinato territorio. Il fondo pensione negoziale è un soggetto giuridico autonomo dotato di organi propri: l’assemblea, gli organi di amministrazione e controllo, il responsabile del fondo. Gli organi di amministrazione e controllo sono costituiti per metà dai rappresentanti dei lavoratori iscritti e per l’altra metà dai rappresentanti dei datori di lavoro. Per lo svolgimento di alcune attività, il fondo pensione negoziale si avvale di soggetti specializzati ed esterni alla sua struttura. Così, ad esempio, la gestione delle risorse finanziarie è affidata a soggetti specializzati (banche, compagnie di assicurazione, società di gestione del risparmio); le risorse del fondo sono depositate presso la banca depositaria; le pensioni sono generalmente pagate da una compagnia di assicurazione. L'attività dei fondi negoziali è regolata dalla Covip, che approva lo statuto del fondo, cioè il documento in cui sono elencate le caratteristiche e le regole di funzionamento.
Fondi aperti
Sono istituiti direttamente da banche, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio. L’adesione al fondo aperto può avvenire in forma individuale o anche in forma collettiva, a seguito di accordi collettivi anche aziendali. Il patrimonio del fondo deve essere separato e distinto dall’attività più generale dell’organismo (banca, compagnia di assicurazione o società di gestione del risparmio) che lo promuove. La Covip approva il regolamento dei fondi aperti, cioè il documento che ne contiene le caratteristiche e le regole di funzionamento.
Piani Individuali Pensionistici (PIP o FIP)
Sono forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita. L’adesione avviene solo su base rigorosamente individuale. Costituiscono patrimonio autonomo e separato dalla restante attività delle compagnie di assicurazione. Anche in questo caso il regolamento è sottoposto all’approvazione della Covip.
Forme pensionistiche preesistenti
Si tratta di fondi pensione che già operavano al momento della entrata in vigore della prima normativa sui fondi pensione. Per questo motivo hanno mantenuto, relativamente ad alcuni aspetti, una disciplina speciale. Anche i fondi pensione preesistenti rientrano nell’ambito della vigilanza esercitata dalla Covip.
DA RICORDARE
Solo i fondi negoziali (o chiusi), i fondi aperti, i PIP di matrice assicurativa ed i fondi preesistenti possono utilizzare la denominazione di "fondi pensione". Ciò serve a distinguerli dalle polizze vita o da altre forme assicurative che, non avendo una finalità tipicamente ed esclusivamente previdenziale, non rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 252 del 2005.
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