Le Cure Balneo Termali (C.B.T.) vengono concesse dall'Inps (dopo l'accertamento dei requisiti assicurativi, contributivi e sanitari) con lo scopo di evitare, ritardare o rimuovere uno stato di invalidità.
La fruizione delle prestazioni balneo-termali da parte degli assicurati dell’Istituto può avvenire soltanto in periodo feriale.
COSA SPETTA
Per ogni ciclo spettano le seguenti cure:
12 fondamentali e 18 accessorie se la concessione delle cure è avvenuta a seguito di patologia reumo-artropatica
12 fondamentali e 12 accessorie se la concessione delle cure è avvenuta a seguito di patologia bronco-catarrale.
L'istituto può concedere le cure per:
un solo ciclo annuale ovvero 12 giorni, pari a due settimane di cura, dal lunedì della prima settimana al sabato della seconda, secondo il calendario triennale 2009–2011 stabilito dall’Inps
un massimo di cinque cicli nell'arco dell'intera vita assicurativa, salvo particolari eccezioni. Nel caso in cui il medico della Sede Inps approvi un ciclo oltre il quinto, è necessario il parere definitivo del Coordinatore sanitario della Sede regionale Inps di competenza. Per i dipendenti Inps invece il parere definitivo deve essere espresso dal Coordinamento medico-legale della Direzione centrale.
A CHI SPETTANO
Le cure balneo termali spettano:
ai lavoratori dipendenti che versano il contributo IVS (Invalidità, Vecchiaia, Superstiti)
ai lavoratori dipendenti di cui sopra che hanno esercitato l'opzione per il "bonus" ai sensi dell'art. 1 comma 12 L. 243/2004, purché non siano titolari di pensione di anzianità o di un trattamento pensionistico anticipato prima dell'effettuazione del turno di cure e non abbiano compiuto l'età pensionabile
ai dipendenti Inps
ai dipendenti Inps, precedentemente iscritti all'Inpdap, transitati all'Istituto tramite la mobilità interenti purché non abbiano optato per il mantenimento della posizione assicurativa presso l'Inpdap
ai lavoratori autonomi che versano il contributo IVS
ai lavoratori parasubordinati che perfezionano il requisito con i soli contributi nella gestione separata.
Tali lavoratori debbono far valere i seguenti requisiti:
AMMINISTRATIVI
almeno 5 anni di anzianità assicurativa e almeno 3 anni di contribuzione (156 settimane di contribuzione) nei cinque anni precedenti la domanda, ovvero i requisiti previsti per il diritto alla pensione di invalidità erogata dall'Inps. A tale scopo sono validi anche i contributi figurativi, i versamenti volontari, etc.). Per i lavoratori parasubordinati iscritti nella gestione separata dei lavoratori autonomi, il requisito si perfeziona con i soli contributi versati nella gestione; non è infatti previsto il cumulo con altra contribuzione
non aver già goduto o dover godere nello stesso anno prestazioni termali a carico della ASL o di altro Ente
non aver perfezionato i requisiti di età e di contribuzione richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia previsto dalla normativa vigente nell’anno di effettuazione delle cure. La prestazione termale può essere concessa anche a chi, pur avendo superato i limiti di età, non ha maturato i requisiti contributivi minimi per la pensione di vecchiaia
non essere titolare di pensione di anzianità o di trattamento di pensione anticipata previsto dalle vigenti disposizioni per diversi settori di attività prima dell'effettuazione del turno di cure e non essere titolare di assegno definitivo di invalidità o di pensione di inabilità (in questo caso la domanda può essere presa in considerazione solo successivamente alla eventuale revoca di tali prestazioni)
non essere titolare di pensioni di Fondi Integrativi e Fondi sostitutivi dell’Assicurazione generale obbligatoria.
SANITARI
essere affetti da forme morbose bronco-catarrali o reumo-artropatiche. Sono escluse malattie che riguardano altri apparati
non avere controindicazioni alle cure termali.
LA DOMANDA
Deve essere presentata alla sede Inps di residenza del lavoratore durante l’anno di effettuazione delle cure (dal 1 gennaio al 31 ottobre) a mano, tramite posta AR o attraverso un ente di Patronato. Le domande già presentate nel 2009 saranno ritenute valide per l’anno 2010.
Il modulo di domanda (mod. CT/1) è comprensivo del certificato sul quale il proprio medico curante deve indicare:
la malattia per la quale vengono chieste le cure termali
lo stabilimento termale. Tale segnalazione non è vincolante per l’Inps.
In sede di prima domanda il lavoratore dovrà presentare un esame radiografico valido, ovvero eseguito negli ultimi tre anni, relativo:
all’apparato osteo-articolare per le forme reumatiche
al torace per le forme bronco-catarrali.
Tutti gli assistiti ultra cinquantenni dovranno sottoporsi ad esame elettrocardiografico al fine di accertare eventuali controindicazioni alle cure.
COSA FARE
L’assicurato dopo aver ricevuto la lettera di accoglimento della domanda con allegato l’elenco alfabetico annuale delle strutture termali (elenco aggiornato per cure REUMOARTROPATICHE e BRONCOCATARRALI) e dei TURNI:
sceglierà il turno in cui praticare le cure
prenderà direttamente contatto con la struttura termale prescelta almeno 10 giorni prima dell’inizio del turno
ricevuta conferma dalla struttura, comunicherà con urgenza alla Sede Inps di competenza, a mezzo fax, il turno e la struttura prescelti, adempimento che consentirà all’interessato l’effettiva fruizione delle cure
si presenterà nel giorno stabilito alla struttura alberghiero-termale per il soggiorno e le cure.
Qualora l’assicurato chieda di fruire delle cure al termine della stagione, la lettera di accoglimento conterrà l’elenco delle strutture alberghiero/termali ancora disponibili.< >
N.B.: nel caso di rinuncia o rinvio delle cure, l’assicurato è tenuto a darne immediata notizia alla sede Inps di competenza e alla struttura termale presso la quale aveva prenotato il soggiorno e le cure.
RIESAME
Nel caso in cui la domanda non sia accolta, per motivi amministrativi o sanitari, è possibile presentare domanda di riesame. Se il provvedimento di reiezione è relativo a motivi di ordine sanitario, l’istanza deve essere sottoposta al parere del Coordinamento Generale Medico-legale presso la Direzione Centrale dell’Inps.
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