Confermata dall’Inps l'impossibilità, per il lavoratore che ha cessato il rapporto di lavoro mediante presentazione di dimissioni volontarie, di ricevere la misura a sostegno del reddito dell'indennità di disoccupazione. Condizione essenziale per poter accedere alla misura, infatti, è l'essere stati licenziati o sospesi, per motivi indipendenti dalla propria volontà.
Con il messaggio n. 16825/10 l'Istituto previdenziale ricorda che la concessione dell'indennità di disoccupazione ordinaria, agricola o non agricola, con requisiti normali o ridotti contrasta con l'atto di dimissioni volontarie.
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