Pubblicato da Daniele Rag. Scorrano
Con il D. Lgs. 66/03 è stata data attuazione alla Direttiva 93/104/Ce del 29/11/93, introducendo nel nostro ordinamento una nuova disciplina generale, valevole per tutte le categorie di lavoratori subordinati, destinata a regolamentare il diritto alle ferie. Tale disposizione di legge ha sancito, tra l’altro il principio della insostituibilità del periodo minimo di ferie (fissato in quattro settimane) con il pagamento di un’indennità in denaro, e ciò ad eccezione dell’ultimo anno del rapporto di lavoro. In tal senso è stato quindi ribadito e rafforzato il principio della irrinunciabilità delle ferie, che è di fonte Costituzionale, prevedendo l’art. 36 c. 3 Cost. che “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.
Secondo la formulazione originaria della citata disposizione di legge (art. 10 D. Lg.s 66/03), le ferie dovevano essere integralmente fruite nel corso dell’anno di maturazione; tale previsione è stata però modificata dal D. Lgs. 213/04, a seguito della cui entrata in vigore (settembre 2004) è ora previsto che il menzionato periodo minimo di quattro settimane va goduto per almeno due settimane (consecutive, a richiesta del lavoratore) nell’anno di maturazione, e per la parte residua entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Nessun commento:
Posta un commento