L'art. 5 della L. 20 maggio 1970 n. 300 (lo Statuto dei lavoratori), prevede la possibilità che il datore di lavoro svolga accertamenti in ordine alla malattia del dipendente; tale previsione ha trovato concreta applicazione con la legge 638/83, che ha introdotto le cosiddette fasce orarie di reperibilità, ovvero gli orari nell'ambito dei quali il lavoratore malato deve restare presso il proprio domicilio per consentire lo svolgimento della visita: 10.00-12-00 e 17.00-19.00 di tutti i giorni in cui si protrae la malattia, compresi i festivi. Le visite possono essere effettuate solo da medici inviati dall'Usl o dall'Inps, e non direttamente dal datore di lavoro, che deve solo inoltrare la richiesta agli organismi indicati. Nel caso in cui la visita sia effettuata dal soggetto autorizzato negli orari sopra indicati, ma il lavoratore non venga reperito al proprio domicilio, il medico dovrà lasciare al lavoratore un avviso con invito a presentarsi il giorno successivo presso l'Usl competente, salvo che si tratti dell'ultimo giorno di malattia. In ogni caso, l'assenza alla visita domiciliare comporta la perdita del trattamento di malattia a carico dell'Inps per il periodo antecedente alla visita, fino ad un massimo di 10 giorni.
Nel caso di assenza dalla visita domiciliare di controllo, l'eventuale comminazione di sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro, in aggiunta alla sanzione prevista dalla legge, sarà legittima solo nel caso in cui sia espressamente prevista dal contratto collettivo di lavoro. Peraltro, entrambe le conseguenze sopra indicate (perdita del trattamento di malattia e sanzione disciplinare) potranno verificarsi solo quando l'assenza del lavoratore risulti ingiustificata. La giurisprudenza ha ritenuto costituire giustificato motivo di assenza il fatto di essersi recati dal proprio medico di fiducia per ragioni attinenti la malattia. Peraltro è bene precisare come alcune sentenze ritengano giustificata l'assenza solo nel caso in cui l'orario di visita ambulatoriale del medico di fiducia coincida con le fasce di reperibilità.
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