I versamenti volontari possono essere effettuati dai lavoratori, che hanno cessato o interrotto l’attività lavorativa, per:
perfezionare i requisiti di assicurazione e di contribuzione necessari per raggiungere il diritto ad una prestazione pensionistica;
incrementare l’importo del trattamento pensionistico a cui si avrebbe diritto, se sono già stati perfezionati i requisiti contributivi richiesti.
Il rilascio dell'autorizzazione ai versamenti volontari è subordinato alla cessazione ovvero all’interruzione del rapporto di lavoro che ha dato origine all'obbligo assicurativo.
L'autorizzazione ai versamenti volontari, peraltro, può essere concessa anche se il rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) non è cessato nel caso di:
sospensione dal lavoro, anche per periodi di breve durata se tali periodi sono assimilabili alla interruzione o cessazione del lavoro ( aspettativa per motivi di famiglia, ecc… ), ;
sospensione o interruzione del rapporto di lavoro previsti da specifiche norme di legge o disposizioni contrattuali successivi al 31.12.1996 (congedi per formazione, congedi per gravi e documentati motivi familiari, aspettativa non retribuita per motivi privati o malattia, sciopero, interruzione del rapporto di lavoro con conservazione del posto per servizio militare, ecc….) in alternativa alla possibilità di riscatto come previsto dall’art. 5 del D. Lgvo 8 settembre 1996, n. 564;
attività svolta con contratto di lavoro part-time, se effettuati a copertura od ad integrazione dei periodi di attività lavorativa svolta a orario ridotto;
integrazione dei versamenti per attività lavorativa svolta nel settore agricolo con iscrizione per meno di 270 giornate complessive di contribuzione effettiva e figurativa nel corso dell'anno.
Possono richiedere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria anche i lavoratori iscritti alla gestione separata.
A COSA SERVONO
Sono utili per coprire con la contribuzione i periodi durante i quali il lavoratore:
non svolge alcun tipo di attività lavorativa dipendente o autonoma (compresa quella parasubordinata);
ha chiesto brevi periodi di aspettativa non retribuita per motivi familiari o di studio;
ha stipulato un contratto part-time (verticale, orizzontale o ciclico).
DOMANDA
Il mod. 0.10/M è stato appositamente predisposto dall’Inps per la presentazione della domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
Con la compilazione del modello, l’assicurato può comunicare, in modo semplice, in quale delle gestioni assicurative in cui è stato iscritto intende effettuare la prosecuzione volontaria e può fornire tutte le informazioni necessarie per un tempestivo rilascio dell’autorizzazione.
La domanda sottoscritta dall’assicurato deve essere inoltrata alle Sede Inps, territorialmente competente per residenza, direttamente o tramite uno degli Enti di Patronato che forniscono gratuitamente la loro assistenza.
REQUISITI
Per ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, l’assicurato deve poter far valere uno dei seguenti requisiti:
almeno 5 anni di contributi (260 contributi settimanali ovvero 60 contributi mensili) indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati;
almeno 3 anni di contribuzione nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda.
I requisiti richiesti, per ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, devono essere perfezionati con la contribuzione effettiva (obbligatoria, volontaria e da riscatto), escludendo la contribuzione figurativa a qualsiasi titolo accreditata.
DA QUANDO SI PAGA
L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria viene concessa dal:
primo sabato successivo alla data di presentazione della domanda, per la generalità dei lavoratori dipendenti;
primo giorno del mese in cui è stata presentata la domanda, nel caso di lavoratori autonomi (artigiani e commercianti).
Se la domanda viene presentata prima della cessazione dell’attività lavorativa dipendente o autonoma, la decorrenza è fissata rispettivamente dal primo sabato successivo alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato ovvero dal primo giorno del mese successivo alla cancellazione dagli elenchi per gli artigiani e i commercianti.
È possibile effettuare i versamenti volontari per i periodi che si collocano temporalmente nel semestre antecedente la data di presentazione della domanda, solo se non sono già coperti da altra contribuzione.
COME SI PAGA
Si versano utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente postale sui quali è già indicato l’importo e che vengono inviati dall'Inps:
unitamente al provvedimento di accoglimento della domanda per versare glia arretrati;
all'inizio di ogni anno per effettuare i versamenti entro le scadenza previste.
È consentito il pagamento anche in “via telematica” tramite il sito www.inps.it.
QUANDO SI PAGA
Il versamento dei contributi volontari per i periodi:
arretrati (compresi tra la data di decorrenza dell’autorizzazione e il trimestre immediatamente antecedente a quello relativo al primo bollettino prestampato), deve essere effettuato entro il trimestre solare successivo a quello di ricezione del provvedimento di accoglimento della domanda;
correnti (per i quattro trimestri di ogni anno) deve essere effettuato entro il trimestre solare successivo a quello di riferimento.
I contributi volontari a copertura dei periodi scoperti di contribuzione che si collocano nel semestre antecedente la data di decorrenza dell’autorizzazione devono essere versati con le stesse modalità previste per il versamento degli arretrati ed unitamente agli stessi.
I versamenti effettuati oltre i previsti termini di scadenza sono nulli e rimborsabili.
QUANTO SI PAGA
Per i lavoratori dipendenti, l'importo del contributo dovuto è settimanale e viene calcolato sulla base delle ultime 52 settimane di contribuzione obbligatoria anche se non collocate temporalmente nell’anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda.
Per i lavoratori autonomi (artigiani e commercianti), l’importo del contributo dovuto è mensile e viene determinato sulla media dei redditi da impresa denunciati ai fini Irpef negli ultimi 36 mesi di contribuzione precedenti la data della domanda.
Per i coltivatori diretti, l’importo del contributo è settimanale e viene determinato sulla base della media dei redditi degli ultimi tre anni di lavoro. Non può comunque essere inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti.
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