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IL LAVORO MINORILE

Il lavoro minorile trova una speciale tutela nella Costituzione della Repubblica italiana attraverso alcuni articoli che stabiliscono una normativa particolare che riguarda il lavoro salariato di fanciulli e adolescenti.

A tutelare i giovani che si avviano ad intraprendere un lavoro ci ha pensato anche la Comunità Europea con la direttiva 94/33, la quale ha stabilito dei principi base in merito ai rapporti lavorativi con i minorenni. In primo luogo è stato fissato il compimento del quindicesimo anno di età come requisito per accedere nel mondo del lavoro, secondariamente è stato stabilito che il giovane deve prima di ogni cosa intraprendere un percorso di istruzione e formazione professionale.

I bambini (di età inferiore a 15 anni) invece, devono astenersi dall'esercizio di qualsiasi lavoro, ma quando si tratta di attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario e nel settore dello spettacolo, questi minori possono lavorare soltanto con l'assenso scritto dei genitori e con l'autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro.

I minorenni che hanno un'età compresa tra i 15 e i 18anni, gli adolescenti, non possono eseguire lavori che potenzialmente arresterebbero il pieno sviluppo fisico. In particolare, il D. Lgs. 262/2000 specifica che essi:

non devono essere esposti a rumori che superano gli 87 db e non devono venire in contatto con sostanze tossiche, corrosive, esplosive, cancerogene, nocive o che esporrebbero loro a particolari rischi per la salute;
non possono lavorare nelle macellerie in cui si utilizzano arnesi taglienti e celle frigorifere;
devono evitare di utilizzare saldatrici ad arco o ossiacetileniche;
non possono compiere lavori utilizzando martelli pneumatici, pistole fissachiodi, strumenti vibranti e apparecchi di sollevamento meccanici;
non devono svolgere lavori sulle navi in costruzione, nelle gallerie o utilizzando forni ad elevate temperature;
devono evitare di eseguire lavori all'interno di cantieri edili in cui si possono verificare rischi di crollo.
Per essere avviato al lavoro l'adolescente deve sottoporsi ad una visita medica preventiva e, una volta assunto, a delle visite periodiche almeno una volta all'anno. Inoltre ai minori è fatto divieto svolgere dei lavori durante le ore notturne, più precisamente nell'arco di tempo che va dalle 22 alle 6 o dalle 23 alle 7, a meno che non si tratti di attività di carattere culturale, artistico o sportivo ed il lavoro non superi la mezzanotte.

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