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IL LICENZIAMENTO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Pubblicato da Bruno Dott. Olivieri

Il contratto di lavoro a tempo determinato, che prevede un termine di durata, presenta una particolarità in merito al licenziamento. In base all’art. 2119 c.c. il contratto a tempo determinato non è soggetto al regime della libera re cedibilità.

Il licenziamento contratto tempo determinato può avvenire solamente nei seguenti casi:

durante o alla scadenza del periodo di prova (se previsto);
alla scadenza del termine prevista dal contratto;
per giusta causa;
per accordo tra le parti;
per causa di forza maggiore (ad esempio la chiusura dell'azienda).
Il licenziamento contratto tempo determinato non può quindi avvenire prima della scadenza del termine se non per giusta causa, cioè nel caso sussista un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione, neanche momentanea, del rapporto di lavoro.
Il licenziamento contratto tempo determinato non può avvenire per giustificato motivo, sia soggettivo che oggettivo (ad esempio per riduzione dell'attività dell'impresa).

Nel caso in cui il lavoratore subisca il licenziamento senza giusta causa prima della scadenza del contratto, egli ha diritto al risarcimento del danno, che corrisponde al totale degli stipendi che gli sarebbero spettati fino alla scadenza stabilita. (Cass. 3 febbraio 1996, n. 924)

Per quanto riguarda le dimissioni, in caso di contratto a tempo determinato teoricamente non sono previste prima della stabilita estinzione del vincolo contrattuale. In mancanza di giusta causa, il lavoratore che presenti le dimissioni, in quanto parte inadempiente del contratto tempo determinato, dovrà risarcire il danno subito dal datore di lavoro (Cass. 23 dicembre 1992, n. 13597).

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