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LA MOBILITA'

È un intervento a sostegno di particolari categorie di lavoratori licenziati da aziende in difficoltà che garantisce al lavoratore un' indennità sostitutiva della retribuzione e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro.

A CHI SPETTA

L'indennità spetta ai lavoratori con qualifica di operaio, impiegato o quadro:
licenziati, collocati in mobilità e iscritti nelle relative liste;
in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro;
che erano stati assunti a tempo indeterminato da:
imprese industriali che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
imprese commerciali che hanno impiegato mediamente più di 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
cooperative che rientrano nell'ambito della disciplina della mobilità, che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
imprese artigiane dell'indotto, nel solo caso in cui anche l'azienda committente ha fatto ricorso alla mobilità;
aziende in regime transitorio:
aziende commerciali che hanno impiegato mediamente tra 50 e 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
agenzie di viaggio e turismo che hanno impiegato mediamente più di 50 dipendenti nell'ultimo semestre;
imprese di vigilanza che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre.
Dal 01.01.2005 al personale, anche viaggiante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti, indipendentemente dal limite numerico dei dipendenti occupati nell'ultimo semestre.

QUANDO SPETTA

In caso di licenziamento per:
esaurimento della cassa integrazione straordinaria;
riduzione di personale;
trasformazione dell'attività aziendale;
ristrutturazione dell'azienda;
cessazione di attività aziendale

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