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La tredicesima

a tredicesima è una mensilità aggiuntiva che si riconosce a tutti i lavoratori subordinati con contratti a tempo determinato o indeterminato. La tredicesima mensilità è nata con c.c.n.l. del 1937 per gli impiegati dell’industria ed è stata poi estesa anche algli operaicon il Decreto Presidente della Repubblica n. 1070/60. La tredicesima è una gratifica natalizia che il lavoratore matura mensilmente (dal 1 gennaio al 31 dicembre), ma che viene erogata una volta l’anno, prima del periodo natalizio.

Elementi in base a cui matura la tredicesima:
Il calcolo della tredicesima dipende da alcune specifichi criteri di calcolo propri di ogni singolo c.c.n.l. In linea generale, il calcolo della tredicesima è pari all’importo percepito mensilmente per i lavoratori con retribuzione fissa mensile o ad un determinato numero di ore per il personale che riceve un salario in base alle ore effettive di lavoro. L’importo di riferimento è quello dell’ultima mensilità percepita, quindi un importo pari alla mensilità di dicembre se il contratto di lavoro è ancora in essere o pari all’importo dell’ultimo stipendio in caso di cessazione del contratto di lavoro.

Il lavoratore subordinato riceve la tredicesima in base al periodo in cui ha prestato servizio. L’importo della tredicesima sarà pari ad una mensilità se il lavoratore avrà lavorato l’intero anno, oppure sarà pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di lavoro.

Se il contratto di lavoro subordinato è part-time, la tredicesima matura in base alle ore di lavoro effettuate in rapporto al monte ore dei dipendenti full-time. (es. La tredicesima sarà pari al 50% per part time di 20 ore in una settimana, se il contratto di full-time ne prevede 40).
Se durante l’anno, il rapporto di lavoro si è trasformato da full-time a part-time o viceversa, la tredicesima è calcolata sommando gli importi maturati distintamente nei due periodi/tipologie di contratto.

Elementi in base ai quali si calcola la tredicesima:

Sono da considerare nel calcolo tredicesima anche i seguenti elementi: paga base tabellare contrattuale, indennità di contingenza, elemento distinto dalla retribuzione (EDR), aumenti periodici o scatti di anzianità, superminimi, indennità di mansione, premi collegati alla produzione o alle produttività (da calcolare sulla media annua), provvigioni (da conteggiare sulla media annua), indennità sostitutiva di mensa, indennità per maneggio denaro, cottimo (da conteggiare sull'ultimo mese o trimestre o sul guadagno medio delle due quindicine o delle ultime quattro settimane), altre eventuali voci retributive continuative previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro.

Al contempo non sono considerate la retribuzione variabile derivante da elementi straordinari, come: lavoro straordinario, notturno e festivo effettuato saltuariamente, indennità per ferie non godute, premi o gratifiche definiti in cifra annua (anche se corrisposti con cadenza mensile o plurimensile), una tantum, rimborsi spese, indennità per lavori disagiati, nocivi e faticosi, indennità di vestiario.

Nel calcolo della tredicesima sono da considerare tutti i periodi di lavoro e non in cui essa matura. Tali periodi comprendo anche gli archi di tempo di assenza comunque retribuiti come:
• maternità, compreso l'eventuale periodo di astensione anticipata (art. 22 D. lgs. n. 151/01)
• congedo matrimoniale (RDL n. 1334/37)
• ferie, festività, ex festività, riduzioni contrattuali dell'orario di lavoro e permessi retribuiti
• malattia nei limiti del periodo contrattuale di conservazione del posto
• infortunio e malattia professionale nei limiti del periodo di conservazione del posto
• cassa integrazione guadagni ad orario ridotto
• riposi giornalieri per allattamento
Non rientrano nel calcolo della tredicesima i lassi temporali di assenza non retribuita in base al c.c.n.l. (es. Periodo di leva).

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