Cos'è? Nel 2005 è stato inserito nel mondo del lavoro il contratto di lavoro intermittente. Un impiegato si mette a disposizione di un datore di lavoro che può utilizzare la prestazione lavorativa quando ne ha più bisogno. Il contratto intermittente può essere a tempo determinato o indeterminato e deve essere stipulato in forma scritta.
Chi può redigere questo tipo di contratto di lavoro intermittente
I disoccupati con meno di 25 anni e i lavoratori con più di 45 anni che sono stati licenziati. Se il lavoratore non lavora e garantisce la sua utilizzabilità ad essere interpellato ha diritto ad un’indennità di disponibilità che è stabilita dai contratti collettivi.
Se invece lavora, ha diritto al trattamento economico previsto dai contratti collettivi al pari dei lavoratori che hanno gli stessi incarichi.
Il contratto di lavoro intermittente può essere rescisso qualora si presenti la necessità di utilizzare un lavoratore per prestazioni a carattere discontinuo. Tutti i datori di lavoro possono ricorrere al contratto di lavoro intermittente. Non si può ricorrere al lavoro a chiamata:
* qualora il datore di lavoro non abbia effettuato la valutazione dei rischi
* al fine di sostituire lavoratori in sciopero
* nel caso in cui il datore abbia proceduto a licenziamenti collettivi
* quando sia in corso una una riduzione dell'orario di lavoro
Le categorie di occupazioni rientranti in tale definizione sono quelle individuate dalla tabella allegata al regio decreto 6.12.1923, n. 2657, alla quale il D.M. 23.10.2004 opera un rimando diretto. Fra le numerose ed eterogenee categorie contemplate dal decreto (circa 50, alcune delle quali ormai obsolete) si possono citare, a puro titolo esemplificativo, le seguenti:
Custodi, guardiani, portinai, personale di sorveglianza
Addetti a centralini telefonici privati
Receptionist di albergo
Camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozze-letto, carrozze ristoranti
Addetti alle pompe di carburante
Lavoratori dello spettacolo.
Il contratto di lavoro intermittente e deve precisare le esigenze che giustificano il ricorso al lavoro a chiamata, la sua durata, l'indicazione dei tempi e delle modalità con cui il datore può richiedere la prestazione.
Al lavoratore intermittente deve dunque essere assicurato lo stesso trattamento normativo, economico e previdenziale riconosciuto ai colleghi di pari livello.
L'indennità di disponibilità
Qualora il lavoratore si impegni a restare a disposizione del datore in attesa della chiamata (garantendo quindi la sua prestazione lavorativa in caso di necessità), il datore è tenuto a corrispondergli mensilmente una c.d. indennità di disponibilità. In questi casi, il contratto deve altresì precisare:
il preavviso per la chiamata
l'importo e le modalità di pagamento dell'indennità di disponibilità
L'importo minimo dell'indennità è fissato dai contratti collettivi di settore, e non può essere inferiore al 20% della retribuzione mensile.
Su tale importo si calcolano anche i contributi previdenziali.
Il lavoratore che, per malattia o altra causa, si trovi nell'impossibilità di rispondere alla chiamata deve informare tempestivamente il datore di lavoro.
Se è stata assicurata la disponibilità a chiamata, il lavoratore non può rifiutare di fornire la prestazione senza fondato motivo, pena la perdita dell'indennità e il risarcimento del danno eventualmente arrecato al datore.
Adempimenti amministrativi
La comunicazione al Centro per l’Impiego dell’instaurazione del contratto a chiamata deve essere fatta 1 sola volta, alla stipula del contratto, e non per ciascuna chiamata.
Così anche nei confronti dell’INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) l’obbligo della denuncia del codice fiscale del lavoratore risulterà soddisfatto, tramite un’unica comunicazione, alla sottoscrizione del contratto.
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