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Lavoro minorile all'attenzione degli ispettori con apposita rilevazione

Bambini nel lavoro sommerso: interventi coordinati e integrati per combattere il fenomeno.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Circolare 18 dicembre 2002, n. 61

Coordinamento attività ispettiva sul lavoro minorile

E' noto che lo sfruttamento del lavoro minorile, in particolare dei minori degli anni quindici (o bambini, secondo il decreto legislativo 345/1999), costituisce una delle più gravi lesioni dei valori universali della convivenza sociale, privando il minore di diritti fondamentali quali l'educazione, il gioco, il rispetto dei tempi di crescita.

Preoccupa inoltre la presenza di bambini nel lavoro sommerso, lavoro marginale sotto il profilo della dimensione economica complessiva ma consistente per quanto riguarda l'attività svolta e i rischi derivanti.

Da parte di questo Ministero più volte è stato osservato come la complessità delle cause socio-economiche e culturali sottostanti al fenomeno e la difficoltà di acquisire informazioni certe sui casi specifici abbiano limitato l'efficacia dell'azione di contrasto al fenomeno, che va quindi reimpostata con nuovi strumenti.

La stretta relazione tra povertà materiale, abbandono scolastico e lavoro minorile rende ora necessario un intervento integrato e coordinato, sia per il monitoraggio delle situazioni a rischio, sia per realizzare politiche attive di ausilio alle famiglie bisognose e di rilancio del sistema scolastico attraverso il raccordo operativo tra gli organi di controllo, le istituzioni scolastiche e formative, le amministrazioni locali e le forze sociali.

Nel quadro della funzione di coordinamento, attribuita in materia alla Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro dalla Direttiva del Ministro per l'anno 2002, massimo rilievo va attribuito a tutte le iniziative preordinate a integrare i compiti ispettivi con azioni e interventi di sensibilizzazione delle famiglie, nell'obiettivo che le situazioni di disagio evidenziate vengano ricomposte in vista di tutelare l'evoluzione psicofisica del minore, quando allontanato dalla scuola prima dei quindici anni o dal percorso formativo fino ai diciotto per entrare nel mondo del lavoro, non di rado in modo illegale.

In tale ottica, nel richiedere la migliore collaborazione dei soggetti istituzionali interessati o da coinvolgere, si forniscono qui di seguito prime indicazioni operative, come predisposte in collaborazione tra la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e la Direzione generale affari generali, risorse umane e attività ispettiva.

Tutto ciò premesso, al fine di consentire a questa Amministrazione una più precisa e puntuale conoscenza ed un più efficace contrasto del fenomeno del lavoro minorile, nonché la predisposizione e divulgazione dei dati statistici ad esso relativi, si invitano codeste Direzioni Regionali e Provinciali del lavoro ad effettuare apposita rilevazione, dalla quale risultino, oltre agli elementi già emergenti in sede di ordinaria relazione semestrale ed annuale, i seguenti ulteriori dati, limitatamente al lavoro minorile:

- tipologia dimensionale delle aziende in cui siano stati trovati minori intenti al lavoro;
- settore merceologico delle aziende medesime.

In considerazione inoltre della necessità di esaminare l'intero contesto familiare di provenienza del bambino, trovato illegalmente al lavoro, si invita il personale ispettivo, nell'ambito di un necessario rapporto di stretta collaborazione con gli altri organi competenti in materia, a voler comunicare senza ritardo la situazione del minore abusivamente occupato ai Servizi sociali competenti, ferma restando, nelle situazioni di vero e proprio sfruttamento, la segnalazione all'Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art 26, comma 6 della legge n. 977/67.

Si richiama in questa sede l'attenzione anche sul fenomeno troppo poco contrastato, sebbene sotto gli occhi di tutti, dei bambini sfruttati per l'accattonaggio. Tale fattispecie, prevista dall'art. 671 del codice penale, dovrebbe a pieno titolo rientrare tra le peggiori forme di lavoro vietate ai sensi dell'art. 3 lett. d) della Convenzione OIL n. 182/1999, ratificata in Italia dalla legge n. 148/2000. Si tratta, infatti, di una tipologia di attività che, per sua natura e per le circostanze in cui viene svolta, rischia di compromettere la salute, la sicurezza e la moralità del minore.

Una maggiore attenzione a questo fenomeno da parte del personale ispettivo appare peraltro necessaria alla luce della recente evoluzione organizzativa del Ministero, le cui competenze non sono più limitate alla sfera del lavoro in senso stretto, ma si estendono alle tematiche sociali. Questa profonda trasformazione coinvolge necessariamente anche le articolazioni periferiche: queste ultime dovranno, quindi, prevedere le modalità organizzative più idonee ad operare anche in detto settore, in stretta connessione con i servizi sociali degli Enti locali.

Contatti, sia pure informali, andranno intrattenuti, inoltre, con le Autorità scolastiche territorialmente competenti, oltre che con le Questure, affinché - nelle more della stipula di un Protocollo d'Intesa interministeriale sui temi dell'evasione scolastica e del contrasto del lavoro minorile irregolare, attualmente allo studio di apposito Gruppo di lavoro istituito presso la Direzione Generale per le Tematiche familiari e sociali e la Tutela dei diritti dei Minori - le Autorità scolastiche medesime provvedano a comunicare i dati relativi all'evasione scolastica.

Ciò consentirebbe infatti un più tempestivo e incisivo intervento sul territorio da parte di codesti uffici, considerata la stretta connessione che spesso si riscontra tra evasione dell'obbligo scolastico e prestazione irregolare di lavoro da parte di minori.

Per ciò che concerne, infine, il diverso aspetto degli infortuni occorsi a minori - regolarmente o irregolarmente impiegati - sui luoghi di lavoro, si invitano codeste Direzioni a voler accordarsi con le sedi locali dell' INAIL e le AUSL territorialmente competenti affinché segnalino tempestivamente gli episodi infortunistici sopra citati, ancora una volta ai fini della predisposizione di vigilanze mirate, da effettuarsi in base a valutazioni di opportunità circa le modalità temporali dell'intervento ispettivo.

Si chiede cortese cenno di assicurazione di pronto adempimento da parte delle Direzioni del lavoro, nonché di ricezione da parte delle Amministrazioni che leggono per conoscenza.

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