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Le aziende fallite rateizzano i premi Inail
Con apposita proposta di accordo a agente riscossione per un massimo di 60 rate mensili.
Con la circolare n. 8 del 2010 l'Inail spiega che mediante apposita proposta di accordo all'agente di riscossione e alla sede Inail competente (anche tramite lo stesso agente di riscossione) con presentazione della documentazione richiesta e indicata nella circolare, le imprese soggette alle norme sul fallimento possono concordare con l'istituto assicuratore la restituzione dei debiti per premi omessi e accessori (sanzioni civili e interessi) dilazionata con un massimo di 60 rate mensili, con applicazione degli interessi legali.
Ciò in ottemperanza delle misure anticrisi (dl n. 185/2008), di modifica della disciplina sulla transazione fiscale in sede di concordato preventivo (modificato l'articolo 182 ter della legge fallimentare introducendo la possibilità di concludere accordi sui crediti contributivi con gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie) attuate con il dm 4 agosto 2009.
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