L’ammontare settimanale delle ore di lavoro, compreso di eventuali straordinari, non dovrebbe superare le 48 ore. Ogni settimana devono essere previste almeno 24 ore di riposo. Nell’arco dell’anno, al lavoratore dipendente, spettano di diritto circa quattro settimane di ferie.
L’ammontare delle ore di lavoro è sancito dal decreto legislativo n. 66 del 4 aprile 2003. Tale decreto prevede:
Le ore di lavoro settimanali devono corrispondere al massimo a 40 ore ( che divengono 48 se si considerano anche le ore di lavoro straordinario). Nel caso in cui l’impresa abbia necessità di superare (momentaneamente o nel lungo periodo) tale limiti, l’azienda con oltre 10 dipendenti ha l’obbligo di comunicare la situazione all’ispettorato del lavoro del territorio.
Il dipendente ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore, mentre il riposo settimanale consiste in un giorno (24 ore) ogni settimana lavorativa.
Con la denominazione “lavoro straordinario” ci si riferisce alle ore di lavoro oltre il monte ore normale. Nel caso in cui non vi sia un CCNL che disciplini il rapporto di lavoro in questione, le ore di lavoro straordinario sono ammesse solo qualora vi sia stato un accordo tra datore e dipendente.
Il lavoro notturno è invece regolato dagli articoli da 15 a 17 della legge 17 Ottobre 1967 n.977, modificati con il decreto legislativo n.345 del 4 Agosto 1999. Il termine “lavoro notturno” indica il rapporto di lavoro che comprenda il periodo 00:00 – 05:00 nell’orario di lavoro. Il dipendente che svolge un lavoro notturno non può lavorare più di 8 ore in un giorno (24 ore).
In Italia solo dal 1999 ( dopo l’emanazione del Decreto Legislativo n.532) è stato esteso anche alle donne il diritto al lavoro notturno. E’ da ricordare che l’attuale legislazione relativa al lavoro notturno include una il divieto per i minori di lavorare in tale orario.
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