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PENSIONE E PRESTAZIONI AGLI INVALIDI CIVILI

La Costituzione Italiana garantisce al cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere, il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. In tal modo intende tutelare la dignità umana nello spirito della solidarietà di tutti i cittadini verso coloro che, per minorazioni congenite o acquisite, siano incapaci di svolgere un lavoro proficuo.
Per gli invalidi sono previste prestazioni regolamentate da diverse normative che si sono succedute e aggiornate nel tempo. Le tre principali categorie (invalidi civili, ciechi civili e sordi) fanno capo a disposizioni comuni, pur caratterizzandosi secondo differenti peculiarità in quanto tutelate da leggi diverse.
Per l'assistenza sociale ai minorati civili, gli interventi consistono in provvidenze economiche erogate in forma di pensioni, assegni o indennità; e in provvidenze non economiche, quali assunzioni privilegiate presso enti pubblici o privati, assistenza sanitaria, agevolazioni per l'istruzione scolastica, addestramento e qualificazione professionale, eliminazione delle barriere architettoniche.
Le provvidenze economiche previste per gli invalidi civili sono:
l’ assegno mensile di assistenza;
l’indennità mensile di frequenza;
la pensione di inabilità;
l’indennità di accompagnamento.
e provvidenze economiche previste per i sordi sono:
la pensione;
l’indennità di comunicazione.
Le provvidenze economiche previste per i ciechi civili assoluti sono:
la pensione;
l’indennità di accompagnamento.
Le provvidenze economiche previste per i ciechi civili parziali ”ventesimisti” sono:
la pensione;
l’indennità speciale.
È prevista infine la corresponsione di un'indennità annuale in favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) o drepanocitosi (anemia falciforme).

A CHI SPETTA

I destinatari sono i cittadini italiani residenti in Italia e, in particolari condizioni, i cittadini comunitari e gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE nel caso di cittadini soggiornanti di lungo periodo.
Una volta riconosciuto il requisito sanitario, le provvidenze economiche vengono erogate a seguito di ulteriori accertamenti cosiddetti socio-economici.

LA DOMANDA

Deve essere inoltrata alla sede Inps competente per residenza.

Dal 1° gennaio 2010 le domande, complete della certificazione medica, devono essere presentate all'Inps che provvederà all'invio telematico alle Aziende Sanitarie Locali di competenza.

La presentazione della domanda, a cura del cittadino o degli altri soggetti autorizzati (Patronati o Associazioni di Categoria a tutela della disabilità) si articola in due fasi:
compilazione del certificato medico (digitale) attestante la natura delle infermità invalidanti. Il certificato ha una validità di 30 giorni;
inoltro della domanda all’Inps, esclusivamente in via telematica.
QUANDO SPETTA

Le prestazioni agli invalidi civili decorrono dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e comunque, relativamente alle prestazioni economiche, in presenza di tutti i requisiti previsti per la concessione: età, cittadinanza, residenza effettiva e dimora abituale in Italia, requisiti reddituali, ricovero non gratuito, frequenza scolastica o di centri riabilitativi.

QUANTO SPETTA

Gli importi delle diverse provvidenze economiche sono determinati annualmente per legge.

Il diritto alle provvidenze economiche in favore dei minorati civili – con esclusione delle indennità di accompagnamento, di comunicazione e dell’indennità speciale ai ciechi parziali non legate a requisiti reddituali - si accerta con riferimento al solo reddito personale del minorato.

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