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Permesso di soggiorno
Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato solo dopo la stipula del contratto di soggiorno per lavoro e la sua durata è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare
nove mesi per il lavoro stagionale
un anno per lavoro subordinato a tempo determinato
due anni per lavoro subordinato a tempo indeterminato
due anni, per gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo
Lo straniero che soggiorna regolarmente nello stato Italiano da almeno 6 anni può ottenere la carta di soggiorno, che consente al titolare di fare ingresso in Italia senza il visto e di svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita, compreso l’esercizio del diritto elettorale quando previsto dall’ordinamento.
Prima richiesta
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto al Questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni dal suo ingresso in Italia. Alcune questure, tra cui Roma, Milano e Torino, consentono la ricezione delle domande anche presso altre strutture. Il permesso deve avere una motivazione identica a quella del visto. Oggi l’ingresso in Italia è regolato dal decreto flussi che stabilisce periodicamente la quota di lavoratori stranieri che possono entrare nel nostro Paese. Ogni Regione ne può accogliere un numero prestabilito dal decreto, anche in base alla domanda di lavoro del territorio.
La nuova procedura per il rilascio ed il rinnovo del permesso e della carta di soggiorno consente infatti, ai cittadini stranieri, di ritirare il kit contenente la modulistica presso uno qualsiasi dei 14000 uffici postali, Comuni e Patronati abilitati. I documenti vanno riconsegnati poi negli gli uffici abilitati a ricevere la domanda che attualmente sono 5332. La nuova procedura è obbligatoria per gli stranieri, mentre è facoltativa per i cittadini di uno stato membro dell’Unione europea. Il sito della Polizia di Stato indica tutte le tipologie di permessi di soggiorno che si possono richiedere tramite ufficio postale. I documenti necessari per la pratica di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno sono
il modulo di richiesta
il passaporto, o un altro documento equivalente, in corso di validità con il relativo visto di ingresso, dove richiesto, più una fotocopia dello stesso documento
4 foto formato tessera, identiche e recenti
una marca da bollo
la documentazione necessaria a seconda della tipologia del permesso di soggiorno richiesto
Alcuni consigli. La domanda, per essere esaminata, deve essere firmata dall’interessato. Al momento della presentazione sarà chiesto un documento di riconoscimento. La domanda deve essere presentata in busta aperta e sarà l’operatore delle poste a consegnare la ricevuta della raccomandata per la compilazione. Con lo userid e la password in alto sulla ricevuta, lo straniero può controllare lo stato della pratica sul Portale Immigrazione.
Rinnovo
La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere presentata dallo straniero alla Questura della provincia in cui si trova: novanta giorni prima della scadenza per il permesso di soggiorno valido 2 anni, sessanta giorni prima della scadenza per quello con validità di 1 anno, trenta giorni prima della scadenza nei restanti casi. Se si sceglie la nuova procedura, è necessario inserire nella busta, insieme ai documenti richiesti nel kit, anche la fotocopia del documento di soggiorno da rinnovare o da aggiornare. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro e famiglia è quella prevista dal visto di ingresso.
Conversione del permesso di soggiorno
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso. In particolare: il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente l'esercizio di lavoro autonomo e l'esercizio di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperative; il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l'esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validità del documento, previa iscrizione nelle liste di collocamento. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, sempre prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, considerate le quote stabilite dai flussi di ingresso e il titolo di studio conseguito. La conversione può essere richiesta se lo studente straniero si è laureato in Italia, con il nuovo o con il vecchio ordinamento, se ha conseguito un diploma di specializzazione, un dottorato di ricerca o un master universitario di primo o secondo livello.
Da febbraio 2008, in 223 Comuni d’Italia, il Ministero dell’interno avvia una nuova procedura per il rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno. Il Comune si sostituisce alle Poste italiane, e con un’agenda telematica affianca le Questure nel rilascio del documento. Il permesso di soggiorno dovrebbe essere così consegnato in soli 70 giorni.
Con le Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, approvate in via definitiva al senato il 2 luglio 2009, è stato previsto che insieme alla richiesta di permesso di soggiorno, ogni cittadino straniero debba sottoscrivere un Accordo di integrazione e versare un contributo che varia dagli 80 ai 200 euro. Coloro che invece chiedono un permesso di soggiorno Ce di lunga durata devono sostenere anche un esame di lingua italiana.
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