Pubblicato da Daniele Rag. Scorrano
La c.d. Legge Biagi ha previsto e disciplinato tre distinte forme di apprendistato: l’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; l’apprendistato professionalizzante e l’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. Caratteristica comune a tutte e tre le tipologie contrattuali ora richiamate è il fine formativo. La differenza fondamentale tra il contratto di apprendistato e l’ordinario contratto di lavoro sta nel fatto che nel primo, allo scambio prestazione lavorativa – remunerazione, si aggiunge un obbligatorio percorso formativo del dipendente (la legge prevede, a tal proposito, che debba essere indicato il monte ore di formazione interna o esterna all’azienda, nonché la presenza di un tutore aziendale).
Il contratto di apprendistato sembra si possa configurare come un contratto a tempo indeterminato fin dall’origine, con le seguenti peculiarità. Nel periodo compreso tra l’instaurazione del rapporto e il termine dell’attività formativa (che deve essere indicato nella lettera di assunzione), il dipendente può essere licenziato solo per giusta causa o giustificato motivo. Allo scadere del termine, il datore di lavoro ha la facoltà di risolvere il rapporto nel rispetto dei termini di preavviso indicati dal CCNL di riferimento. Qualora il datore di lavoro non si avvalesse di tale facoltà, il rapporto continuerà conformemente alle normali regole che disciplinano i rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Funzionali alla peculiarità della tipologia contrattuale di cui si dice sono le ulteriori differenze previste dalla legge rispetto all’ordinario rapporto di lavoro. In primo luogo, il numero di apprendisti che il datore di lavoro può utilizzare è stabilito in funzione del numero delle maestranze specializzate e qualificate già in forza presso il datore di lavoro stesso. In secondo luogo, vi è il divieto di retribuire gli apprendisti a cottimo. In terzo luogo, la legge stabilisce limiti di età funzionali alle diverse tipologie di apprendistato. In particolare, possono essere assunti con contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto i quindici anni; possono essere assunti con contratto di apprendistato, nelle due residue forme, i soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni.
Infine, la legge impone la forma scritta del contratto, contenente l’indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto; il piano formativo individuale; la qualifica che potrà essere acquisita al termine del periodo formativo.
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