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Rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto: retribuzione feriale e trattamento economico per malattia
Un salone di parrucchiere ha stipulato un contratto di lavoro part-time per un totale di 20 ore settimanali così distribuite: 4 ore giovedì pomeriggio e 8 ore il venerdì e il sabato. Non è un part-time di tipo orizzontale ma neppure verticale perchè il giovedì non viene lavorato per l'intera giornata. Come si gestiscono di conseguenza le festività e le malattie?
RISPOSTA
Stante l'abrogazione della disciplina contenuta nell'art. 5 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolamentato dal D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 (così come modificato dall'art. 46 del D.Lgs. n. 276/2003, c.d. riforma Biagi e successivamente dall'art. 1, comma 44, L. n. 247/2007), nonché dalle norme regolanti il rapporto di lavoro a tempo pieno in quanto compatibili.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale viene definito come rapporto nel quale l'orario di lavoro, individuato nel contratto individuale, è inferiore rispetto all'orario normale di lavoro fissato dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 o al diverso orario fissato dai contratti collettivi applicati.
In relazione alla collocazione temporale della prestazione lavorativa convenuta, il lavoro a tempo parziale può assumere ex art. 1, D.Lgs n. 61/2000, diverse forme:
• rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale se la riduzione dell'orario di lavoro rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
• rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale se l'attività lavorativa viene svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
• rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto se si svolge secondo una combinazione delle modalità del part-time orizzontale con quello verticale.
Il Ministero del lavoro con circolare n. 46/2001 ha chiarito che tale rapporto di lavoro è stato esplicitamente ammesso dalla legge e non più previsto quale semplice possibilità dai contratti collettivi, come invece stabiliva l'originaria formulazione dell'art. 1, D.Lgs. n. 61/2000.
Tale ultima categoria si caratterizza per rappresentare un "quid medium" tra i due modelli classici sopra descritti.
In tal caso, infatti, la riduzione dell'orario di lavoro si articola operando sia sulla giornata di lavoro sia sulla sua collocazione temporale in un periodo predefinito a livello settimanale, mensile o annuale.
Dal principio di non discriminazione discende che il lavoratore a tempo parziale ha diritto ad un trattamento riproporzionato alla ridotta prestazione lavorativa per quanto riguarda:
• l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa;
• l'importo della retribuzione feriale;
• l'importo dei trattamenti economici per malattia, infortuni sul lavoro, malattia professionale e maternità (si veda, in particolare, INPS circ. n. 41/2006).
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