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Retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr: vanno computati i fringe benefit?

In merito alla valutazione della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, ci chiedevamo se vi sia normativa o sentenze che includano o meno l'importo dei fringe benefit, nella fattispecie quello relativo all'auto assegnata al lavoratore dipendente per uso promiscuo (per scopi personali e per fini lavorativi), nella retribuzione utile stessa. Specifichiamo che la quota mensile di fringe benefit è presente ogni mese sul libro unico.

RISPOSTA:

Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione (sentenza 11644/2004) si computano nel TFR tutte le prestazioni in natura erogate a titolo non occasionale.
La Cassazione (sent. 16129/2002) si è espressa anche specificatamente per le auto aziendali assegnate per uso promiscuo precisando che il relativo controvalore in denaro concorre nella determinazione del Tfr. La Suprema Corte ha chiarito che il benefit rientra nella base di computo anche indipendentemente dall'effettivo utilizzo, poiché rappresenta il contenuto di un'obbligazione che, se anche non ricollegabile ad una specifica prestazione, è idonea ad essere considerata di natura retributiva se è pattiziamente inserita nella struttura sinallagmatica del contratto di lavoro.
Nel caso in cui il lavoratore sia chiamato a versare mensilmente una somma come corrispettivo dell'utilizzo personale dell'auto occorre confrontare il valore effettivo dell'uso con la somma richiesta a tale titolo. L'eventuale differenza positiva va computata nella retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr anche se, in alcuni casi, in sede di valutazione equitativa tale computo è stato escluso se lo scostamento non è apprezzabile (Cass. 12 agosto 1992 n. 9517).
Anche la sentenza n. 22264 del 25 novembre 2004 si è pronunciata in merito ad alcune questioni riguardanti il computo dei fringe benefit nella retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. La Corte Suprema ha richiamato la sua costante giurisprudenza, secondo cui "il concetto di retribuzione recepito dall'articolo 2120 cod. civ. - nel testo novellato dalla legge 29 maggio 1982 n. 297 - ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto è ispirato al criterio dell'onnicomprensività , nel senso che in detto calcolo vanno compresi tutti gli emolumenti che trovano la loro causa tipica e normale nel rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente connessi, anche se non strettamente correlati alla effettiva prestazione lavorativa, mentre ne vanno escluse solo quelle somme rispetto alle quali il rapporto stesso costituisce una mera occasione contingente per la loro fruizione, quand'anche essa trovi la sua radice in un rapporto obbligatorio diverso ancorché collaterale e collegato al rapporto di lavoro".

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