Per i lavoratori privati richiamati alle armi è prevista la corresponsione di una indennità.
A tutti i lavoratori pubblici e privati è stato riconosciuto il diritto alla conservazione del posto di lavoro ed il riconoscimento del periodo trascorso come richiamato alle armi quale anzianità di servizio.
COSA SPETTA
In caso di richiamo alle armi al lavoratore spetta:
Per i primi due mesi, nel periodo di un anno, anche se nel periodo stesso il lavoratore sia stato assoggettato a più richiami eccedenti i due mesi, la retribuzione che avrebbe percepito in costanza di lavoro;
per il periodo successivo ai primi due mesi:
agli ufficiali, sottufficiali o appartenenti a forze armate con trattamento superiore a quello dovuto ai militari dell'esercito (es.: carabinieri, guardie di finanza), la differenza fra le retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito in costanza di lavoro e gli emolumenti dovuti ai militari;
per gli altri richiamati, spettano gli emolumenti che si percepivano lavorando.
Per i lavoratori trattenuti sotto le armi dopo la normale ferma non viene effettuata, ai fini del calcolo dell'indennità da corrispondere, la differenziazione tra i primi due mesi e i periodi successivi.
La durata dell'indennità è stabilita in base al contatto di lavoro.
Nel solo caso di cessazione di attività dell'azienda presso la quale il lavoratore era occupato, il trattamento termina alla data di detta cessazione.
A CHI SPETTA
L'indennità per richiamo alle armi spetta:
A tutti i dipendenti di imprese private , richiamati alle armi, che abbiano la qualifica di operaio, impiegato, dirigente, viaggiatore e piazzista, con contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato, in periodo di prova, con contratto stagionale, in preavviso di licenziamento, nei casi in cui gli stessi siano:
trattenuti sotto le armi dopo il compimento del normale periodo di leva;
riformati, chiamati per la prima volta alle armi;
dispensati dal servizio militare perché residenti all'estero che, rientrati in Patria dopo il compimento del 32° anno, vengono chiamati per la prima volta alle armi.
L'indennità viene sospesa :
durante le licenze militari straordinarie illimitate o di durata superiore ai 30 giorni
durante le licenze di convalescenza, dopo il primo mese.
Tra i richiamati alle armi anche gli appartenenti alla Croce Rossa (es. crocerossine - in quanto corpo militarizzato).
LA DOMANDA
Per poter percepire l'indennità di richiamo alle armi il lavoratore dovrà presentare la domanda:
al datore di lavoro in caso di pagamento da parte dello stesso, con allegato il documento dell'autorità militare attestante la posizione di richiamato, la relativa decorrenza ed il grado militare rivestito. Il documento ha validità di 90 giorni e deve essere rinnovato ad ogni scadenza.
all' I.N.P.S. per i lavoratori per i quali l'indennità viene erogata in forma diretta, con allegati:
documento dell'autorità militare (come nel caso di pagamento da parte del datore di lavoro);
dati salariali.
L'indennità viene pagata in forma diretta da parte dell' I.N.P.S. ai lavoratori:
impiegati dei settori del commercio;
dipendenti da proprietari di fabbricati, professioni ed arti;
operai dell'agricoltura.
Il diritto all'indennità si prescrive nel termine massimo di due anni dalla data di termine del richiamo alle armi.
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