Una ditta artigiana, durante una trattativa sindacale per il licenziamento di un lavoratore, riceve dal sindacalista la proposta di licenziare il lavoratore per riduzione del personale, allo scopo di iscriverlo nelle liste di mobilità, apponendo nel verbale una clausola con la quale il lavoratore rinuncia al diritto di precedenza, in caso di nuove assunzioni per la stessa mansione nei successivi sei mesi. Ci chiediamo se tale clausola sia lecita. Qualora non lo fosse, a quali conseguenze va incontro l'azienda nell'ipotesi di nuove assunzioni dopo tale licenziamento?
RISPOSTA:
Il tema gentilmente posto dall'abbonato riguarda la rinunciabilità al diritto alla precedenza nell'assunzione, nei 6 mesi successivi e per le stesse mansioni, del lavoratore licenziato per riduzione del personale.
Se si è ben compresa la vicenda descritta nel quesito, la rinuncia dovrebbe essere formulata nell'ambito di un verbale di conciliazione individuale fra dipendente ed datore di lavoro, nel quale il lavoratore accetta il licenziamento per riduzione di personale e contestualmente rinuncia al diritto di precedenza.
Se quella appena descritta è la vicenda che riguarda l'abbonato, ferma restando la possibilità del dipendente di accettare il licenziamento, la questione si pone in relazione alla rinuncia al diritto di precedenza.
Orbene, l'argomento è stato più volte affrontato da dottrina e giurisprudenza con particolare riferimento alla sussistenza di un diritto attuale ovvero di una diritto futuro e quindi della sua rinunciabilità. Le argomentazioni addotte in un senso e nell'altro sono molteplici e richiederebbero una trattazione lunga ed approfondita che, certamente, questa sede non consente.
Cercando di ridurre ad estrema sintesi le diverse posizioni, vi è chi ritiene che il diritto alla precedenza nelle assunzioni sia una diritto attuale nascente nel momento stesso in cui si opera la risoluzione e quindi rinunciabile; diversamente l'opposta teoria sostiene che il diritto di precedenza sia futuro ed eventuale e si concretizzi solo nel momento in cui, nell'arco dei 6 mesi successivi alla risoluzione del rapporto col dipendente per riduzione del personale, il datore di lavoro proceda a nuove assunzioni per le medesime mansioni.
Qualora si accedesse a questa seconda impostazione, la rinuncia sarebbe radicalmente nulla poiché appunto riferita ad un diritto futuro di fonte normativa.
Avendo a mente quest'ultima impostazione, più coerente all'ordinamento da un punto di vista sistematico, il rischio che l'azienda potrebbe correre con l'accordo proposto dal sindacalista sarebbe che, in caso di impugnazione dell'accordo, la rinuncia potrebbe essere ritenuta nulla e quindi il dipendente avrebbe diritto alla precedenza nel caso di nuove assunzioni.
Nessun commento:
Posta un commento