In materia antinfortunistica c’è colpa del datore di lavoro non solo per l’omessa redazione del DVR (documento valutazione rischi) ma anche per il suo mancato, insufficiente o inadeguato aggiornamento oppure per l’omessa valutazione della individuazione degli specifici pericoli a cui i prestatori di lavoro siano sottoposti in relazione alle diverse mansioni.
I giudici della Suprema Corte, con la sentenza 10448/2010 ribadiscono il concetto che la valutazione dei rischi (con la conseguenza elaborazione dell’idoneo documento) costituisce, senza ombra di dubbio, un fondamentale passaggio per la prevenzione degli infortuni, anche se il rapporto di causalità tra omessa previsione del rischio e infortunio (o il rapporto di causalità tra omesso inserimento del rischio nel documento di valutazione dei rischi e infortunio) deve essere accertato in concreto rapportando gli effetti indagati e accertati della omissione, all'evento che si è concretizzato, non potendo essere affermata una causalità di principio.
In base alla normativa vigente in materia (TU unico 81/2008 e correttivo 106/2009) si prevede che uno dei primi e fondamentali obblighi del datore di lavoro è quello di redigere il documento contenente la valutazione dei rischi dell’attività di lavoro da svolgere, e soprattutto che l’elaborazione di tale documento da parte del datore non è delegabile né ai dirigenti, né ai preposti.
Nella sentenza de qua si legge che “tale indagine sulla causalità è tanto più indispensabile quando, come nella specie, il trascinamento verso i rulli in movimento è stato in concreto determinato da un ulteriore evento costituito dal formarsi di una asola non sciolta in tempo, evento che si aggiunge al sistema di funzionamento proprio della macchina e dunque modifica l'assetto delle funzioni di macchina secondo il loro progetto e la loro omologazione, con aspetti da valutare e sui quali spendere motivazione, anche in termini di prevedibilità del rischio”.
Ancora “l'obbligo di motivazione per l'accertamento della causalità e della responsabilità per omissione era ancora più significativo in quanto la macchina con organi in movimento non segregati era caratterizzata da marcatura CE sicchè doveva essere adeguatamente scandagliato il rapporto tra osservanza di regole specifiche ed eventuale decisività della inosservanza di più generali ampie regole di prudenza”
Si rileva, altresì, che “una corretta valutazione dei rischi avrebbe evitato, inoltre, che i lavoratori utilizzassero per l'esecuzione dello smontaggio, un mezzo improprio ed inadeguato quale un crick”, con conseguente “violazione dell'art. 71 D.P.R. n. 164/1956 [ripreso dall’art. 150, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008], laddove è previsto che ‘prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e stabilità delle varie strutture da demolire’, così da predisporre idonee strutture di rafforzamento e puntellamento, non adottate nel caso specifico, in conseguenza della primaria omissione della valutazione del rischio”.
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