I cittadini extracomunitari che intendono esercitare in Italia un’attività di lavoro autonomo non occasionale possono richiedere il relativo visto di ingresso, a condizione che tali attività non siano riservate dalla legge ai cittadini italiani o comunitari.
L’esercizio di una attività autonoma è consentito se lo straniero dimostra di disporre di risorse adeguate allo scopo.
Nel caso di attività per le quali è richiesto il possesso di autorizzazione o licenza o l’iscrizione in apposito registro, il lavoratore deve dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla legge.
La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia il visto d’ingresso dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e certifica l’esistenza dei requisiti per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
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