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Voucher negli enti locali conteggiati come spese del personale

Confermata dalla Corte dei Conti l’impossibilità di escludere il lavoro accessorio.

La deliberazione 722/pareri/2010 della Corte dei Conti della Lombarda ha affrontato per la prima volta la questione dei voucher Inps da quando la Finanziaria 2010 ha modificato la legge Biagi e ha esteso il lavoro accessorio anche agli enti locali definendo che i buoni lavoro dell'Inps usati dagli enti locali rientrano a pieno titolo nella spesa di personale, ai sensi dei commi 557 e 562 della Finanziaria 2007.

La Corte dei Conti della Lombardia ha precisato che il lavoro accessorio pagato attraverso i voucher Inps è una delle forme contrattuali flessibili di assunzione di impiego del personale di cui le amministrazioni possono valersi per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali. Queste esigenze costituiscono la prima giustificazione per poter ricorrere all'attività lavorativa da pagare tramite i buoni lavoro (modalità che mai potrà essere usata per le attività ordinarie).

Il lavoro accessorio può fare riferimento a prestazioni occasionali e straordinarie nell'ambito dei lavori di giardinaggio, pulizia, manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, in occasione di manifestazioni sportive, fieristiche, culturali o caritatevoli, e in caso di lavori di emergenza e solidarietà.

Si esclude la possibilità di non conteggiare tra le spese di personale quelle che derivano da trasferimenti da quei centri di spesa tenuti al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica generale.

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