Il lavoro autonomo è disciplinato nel titolo III, capo I del libro V del codice civile.
Il legislatore non fornisce una definizione specifica di lavoro autonomo, ragione per cui si prende a riferimento la nozione del contratto d’opera (che viene considerato il principale contratto di lavoro autonomo), contenuta nell’articolo 2222, ai sensi del quale il contratto è stipulato “Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo Capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel Libro IV”.
E’ opportuno precisare che le disposizioni contenute agli articolo 2222 e seguenti del codice civile intervengono a disciplinare le multiformi tipologie di lavori riconducibili all’area dell’autonomia solo nelle ipotesi in cui non sia prevista una disciplina specifica.
Elementi distintivi rispetto al contratto di lavoro subordinato e parasubordinato
Il lavoro autonomo è caratterizzato da una configurazione che si può definire a carattere residuale.
Si può dire, per semplificare, che in tutti i casi in cui non ricorre subordinazione, purché la prestazione sia caratterizzata da attività prevalentemente personale (Cass. 29 maggio 2001, n. 7307), ci si trova in presenza di una fattispecie di lavoro autonomo.
Il carattere prevalentemente personale dell’attività richiesta al prestatore di lavoro autonomo serve a distinguere quest’ultimo dalla figura dell’imprenditore.
L’assunzione della qualifica di imprenditore è, infatti, meramente eventuale da parte del lavoratore autonomo.
La parasubordinazione, pur rientrando nel più ampio genere di lavoro autonomo, si caratterizza e si distingue per la presenza degli elementi della continuità e della coordinazione.
Oggetto del contratto
Il contratto potrà avere ad oggetto qualunque attività (opera o servizio) di carattere manuale ovvero tecnica la quale abbia l’attitudine a generare un risultato di natura economica, con la precisazione che l’opera si distingue dal servizio in quanto in quest’ultimo caso non interviene la trasformazione della materia.
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