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Corresponsione dell'incentivo per il reimpiego dei lavoratori titolari di Cig



Definite dall’Inps le modalità per l’autoimprenditorialità

Con messaggio n. 8123 del 23.3.2010, pubblicato sul sito internet dell’Istituto, sono state impartite le istruzioni in merito alla corresponsione anticipata dei trattamenti di sostegno al reddito per l’autoimprenditorialità di cui all’art. 1, commi 7 e 8, L. 102/09 ed è stato pubblicato il modello di domanda (ANT/AMM cod. SR78). Con il nuovo messaggio 23542 del 20 settembre sono state fornite ulteriori indicazioni di carattere operativo e sul regime fiscale, nonché le istruzioni di natura contabile.


Per le domande già presentate, l’incentivo dovrà essere calcolato a partire dal primo giorno successivo all’ultimo giorno di CIG pagato; eventuali arretrati spettanti per il periodo precedente la domanda non devono essere conteggiati nel calcolo dell’incentivo ma saranno liquidati al lavoratore come prestazione CIG.

Diverse categorie di incentivo:

- Incentivo a favore di lavoratori destinatari di provvedimenti di cassa integrazione in deroga (art. 7-ter, comma 7, DL 10 febbraio 2009 n. 5, convertito in legge 9 aprile 2009 n. 33, come modificato dall’art. 1, comma 7, del DL 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102).
La domanda dovrà essere presentata dopo il provvedimento che concede l’integrazione salariale (della Regione o della Direzione regionale del Lavoro). Di conseguenza i lavoratori che beneficiano dei trattamenti di integrazione salariale in deroga ai sensi dell’art. 7-ter, comma 3 del DL 5/2009 convertito con modificazioni nella L. 33/2009 (anticipazione ante concessione da parte dell’INPS), potranno presentare istanza solo dopo l’adozione del provvedimento autorizzatorio.

- Incentivo a favore dei lavoratori beneficiari di CIGO (art. 1, comma 8, del DL 1 luglio 2008 n. 78, convertito con modificazioni nella L. 3 agosto 2009, n. 102).
La domanda non potrà essere liquidata prima dell’adozione del provvedimento di autorizzazione da parte della competente Commissione Provinciale.
Nel caso di pagamento di cig a conguaglio, gli elementi necessari per la liquidazione potranno essere richiesti dalla Sede direttamente al datore di lavoro e/o al lavoratore.
Ai fini della determinazione del beneficio, si precisa che, nei casi di integrazione salariale per riduzione di orario o rotazione, si dovrà avere riguardo alla percentuale di riduzione del lavoro mediamente avuta dal singolo lavoratore nel periodo precedente da calcolarsi con inizio dal primo mese di fruizione.

- Liquidazione, unitamente all’incentivo, di un importo pari al trattamento di mobilità (art. 5, comma 3 del DM 49409 del 18 dicembre 2009).
Si segnala che essa può essere richiesta esclusivamente dai lavoratori beneficiari di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell’impresa, di procedura concorsuale o dichiarati in esubero che abbiano un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi di cui sei di lavoro effettivamente prestato (art. 16, comma 1, L 223/91) e deve essere pagata, per intero, unitamente alla liquidazione del 75% dell’incentivo.

Da ultimo si chiarisce che la fruizione dell’incentivo all’autoimprenditorialità da parte del singolo lavoratore comporta una pari riduzione dell’autorizzazione rilasciata all’azienda.



Il messaggio precisa, come devono essere presentate le relative domande:
- per i lavoratori titolari di trattamenti di integrazione salariale in deroga, l'istanza potrà essere presentata solo dopo l'adozione del provvedimento autorizzatorio da parte della Regione;
- per i lavoratori beneficiari di Cigo, la domanda non potrà essere liquidata prima dell'adozione del provvedimento di autorizzazione da parte della commissione provinciale competente;
- nel caso di pagamento del trattamento di cassa integrazione a conguaglio, potranno essere richiesti dall'Inps gli elementi necessari per la liquidazione direttamente al datore di lavoro o allo stesso lavoratore.
Possono richiedere la suddetta liquidazione solo i lavoratori che sono interessati da misure di sostegno al reddito per crisi aziendale, per cessazione totale/parziale dell'impresa o per procedura concorsuale.

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