decreto legge 31.3.1988 n.86 convertito in legge 20.5.1988 n.160,il cui testo coordinato è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.147 del 24.6 .1988
I commi 4 e 5 del predetto art.8 prevedono rispettivamente che :
- Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo d’integrazione non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate .
- Il lavoratore decade dal diritto al trattamento d’integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell’Inps dello svolgimento della predetta attività.
In merito alla sopra riportata previsione normativa , si è registrato l’intervento dell’Inps , della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione.
Inps, circolari n.171 del 4.8.1988, n.179 del 12.12.2002 e n. 75 del 12.4.2007
La prima circolare ,dopo aver sottolineato l’ incompatibilità fra cassa integrazione guadagni ed attività lavorativa svolta a termine in forma subordinata o autonoma ed evidenziato la decadenza dal diritto all’integrazione salariale in cui incorre il lavoratore che non fornisce corrispondente comunicazione all’Istituto prima di intraprendere un ’attività autonoma o presso terzi, ha espresso l’avviso sulla opportunità che il cassintegrato, prima di iniziare l’attività autonoma o subordinata, ottenga il preventivo consenso del proprio datore di lavoro, in relazione alla permanenza del vincolo connesso al rapporto di lavoro in atto , disponendo infine che dalla data iniziale dell’attività denunciata deve essere sospeso il pagamento dell integrazione salariale,da ripristinare soltanto al termine della prestazione intrapresa, ove ne ricorrono le condizioni ,restando peraltro escluso tassativamente che ,a seguito della comunicazione, possa essere rilasciata da parte dell’Istituto una qualsiasi autorizzazione per il cumulo del reddito da lavoro autonomo o subordinato con la cassa integrazione guadagni , essendo finalizzata la comunicazione preventiva dell’attività intrapresa ad evitare la decadenza dall’integrazione salariale a carico del prestatore per tutto il periodo della concessione della stessa .
Nella seconda delle circolari prima indicate, sempre in tema di compatibilità tra integrazione salariale ed attività lavorativa autonoma o subordinata a termine, essendo intervenute varie sentenze della Cassazione contenenenti specifici principi interpretativi delle norme in esame, risulta che l’Inps ha modificato i criteri prima espressi in quella n.171 /1988 .
Infatti,fermo l’obbligo per il lavoratore della comunicazione preventiva sullo svolgimento dell’attività secondaria, così da evitare la decadenza a suo carico dalle prestazioni di cigo o cigs, l’Istituto ha osservato che il combinato disposto dell’art.3 del decreto legislativo luogotenenziale n . 788/1945 e dell’art.8 comma 4 della legge n.16071988 non sancisce l’assoluta incompatibiltà delle prestazioni d’integrazione salariale con il reddito ritraibile dallo svolgimento di un’attività lavorativa autonoma o dipendente a tempo determinato ma piuttosto che vi sia un’incumulabilità tra i suddetti trattamenti integrativi e redditi in misura variabile a seconda delle modalità e dal’ammontare di quest’ultimi,come appresso specificato a titolo esemplificativo:
1) ipotesi di trattamento di cig ragguagliato alla retribuzione perduta ,derivante da un rapporto a tempo pieno e di beneficiario svolgente attività subordinata a termine a tempo pieno oppure parziale: si ha l’incumulabilità totale( perchè deve presumersi che la retribuzione sia equivalente alla corrispondente misura dell’integrazione salariale), pur ammettendosi la prova di una retribuzione inferiore a quella a cui si rapporta la cig, sicchè in presenza di detta situazione potrà risultare dovuta una quota differenziale d’integrazione salariale ;
2) ipotesi di trattamento di cig riferito a retribuzione derivante da rapporto a tempo parziale e di beneficiario che presta lavoro subordinato a trermine: l’incumulabilita’ sarà totale se la nuova attività è svolta a tempo pieno,sarà relativa se la predetta viene svolta a tempo parziale ed infine non opererà affatto se l’attività part time non coincide temporalmente con quella rimasta sospesa ;
3) ipotesi in cui il lavoratorte in godimento della cig eserciti una nuova attività autonoma: non può attribuirsi alcuna rilevanza ne’ alla circostanza che il lavoro sospeso sia a tempo parziale ,nè alla quantità di tempo dedicato alle prestazioni autonome .In questa situazione l’incumulabilità dei proventi del lavoro autonomo va affermata sino a concorrenza dell’importo dell’integrazione salariale,comportando una proporzionale riduzione dello stesso.
Nessun commento:
Posta un commento