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Decisioni della magistratura sul tentativo obbligatorio di conciliazione (2)

-Il provvedimento di estinzione del processo, emesso dal giudice che opera come giudice unico nel caso in cui il processo non sia stato riassunto nel termine assegnato per l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione, avendo carattere definitorio della controversia ha natura sostanziale di sentenza; di conseguenza non è ammissibile l'impugnazione di tale provvedimento mediante reclamo ex art. 178 c.p.c., dovendo lo stesso ritenersi impugnabile con l'atto di appello (Trib. Parma 17 gennaio 2000, pres. Federico, est. Brusati, in D&L 2000, 525, n. Manassero, Ricorso per decreto ingiuntivo e tentativo obbligatorio di conciliazione)
-Qualora il mancato esperimento del tentativo di conciliazione sia ascrivibile al rifiuto dei componenti della Commissione di tentare la conciliazione della controversia (nella fattispecie, per asserita incompetenza per materia) e sia decorso il termine di cui all'art. 410 bis c.p.c., il tentativo è da ritenersi espletato e la domanda giudiziale non può ritenersi improcedibile (Trib. Milano 14 dicembre 1999 (ord.), est. Marasco, in D&L 2000, 526, n. Manassero, Ricorso per decreto ingiuntivo e tentativo obbligatorio di conciliazione)
-La mancata comunicazione della richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410 c.p.c. al datore di lavoro non determina l'improcedibilità della domanda (Trib. Milano 27 ottobre 1999 (ord.), est. Porcelli, in D&L 2000, 254)
La richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410 c.p.c. può essere effettuata anche personalmente dal difensore che sia munito di procura conferita anche solo verbalmente (Trib. Milano 10 maggio 1999, est. Atanasio, in D&L 2000, 255)
-La richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410 c.p.c. non costituisce impugnazione del licenziamento ex art. 6 L. 15/7/66 n. 604, se non sia sottoscritta personalmente dal lavoratore e non sia comunicata anche al datore di lavoro (Trib. Milano 10 maggio 1999, est. Atanasio, in D&L 2000, 255)
-E’ procedibile la domanda proposta mediante ricorso in riassunzione prima della decorrenza del termine di 60 giorni dalla richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal D.Lgs. 31/3/98 n. 80, nel caso in cui il rispetto di tale termine comporti la decadenza dal termine di 30 giorni per la riassunzione in giudizio previsto dall’art. 669 octies c.p.c., con la conseguente perdita di efficacia del provvedimento cautelare (Pret. Milano 30/4/99, est. Vitali, in D&L 1999, 716)
-La convocazione avanti alla competente commissione di conciliazione, all’esito della richiesta di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione contenente la specificazione delle rivendicazioni avanzate, costituisce una vera e propria messa in mora, valutabile ex art. 2943 c. 4 c.c., idoena a interrompere la prescrizione. (Cass. 16/3/2009 n. 6336, Pres. Ianniruberto Est. Stile, in Orient. Giur. Lav. 2009, 84)
-Ai fini di impedire la decadenza dall'impugnazione del recesso datoriale, è sufficiente che entro il termine dei 60 giorni il lavoratore depositi la richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione presso l'Ufficio del lavoro, non rilevando a tal fine la data diversa e successiva, incontrollabile per il lavoratore, alla quale la richiesta sarà trasmessa d'ufficio al datore di lavoro. (Cass. 19/6/2006 n. 14087, Pres. Sciarelli Est. Di Nubila, in Riv. it. dir. lav. 2007, con nota di Andrea Pardini, "Osservazioni darwiniane sulle mutazioni giurisprudenziali in tema di tentativo di conciliazione e termine di decadenza per l'impugnazione del licenziamento", 188)
-La mera presentazione della richiesta di espletamento della procedura obbligatoria di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro, in assenza della sua comunicazione al datore di lavoro, non può avere gli effetti interruttivi della prescrizione indicati dall'art. 410 c.p.c., poichè quest'ultimo riconnette esplicitamente detti effetti alla "comunicazione" dell'atto alla controparte, e non già alla sua "presentazione" alla Commissione di conciliazione. Per lo stesso motivo il lavoratore che abbia interesse a ottenere una pronta efficacia sospensiva della sua richiesta del tentativo di conciliazione sul termine di decadenza per l'impugnazione del licenziamento ha l'onere di provvedere a notificare tale richiesta al datore di lavoro, senza attendere la comunicazione dell'ufficio. (Cass. 15/5/2006 n. 11116, Pres. Mileo Est. D'Agostino, in Riv. it. dir. lav. 2007, con nota di Andrea Pardini, "Osservazioni darwiniane sulle mutazioni giurisprudenziali in tema di tentativo di conciliazione e termine di decadenza per l'impugnazione del licenziamento", 188)
-L'art. 410, secondo comma, c.p.c. intende distinguere e chiaramente - come si evince dal suo inequivoco tenore letterale - gli effetti prodotti dal tentativo obbligatorio di conciliazione ai fini dell'interruzione della prescrizione dalle conseguenze dallo stesso scaturenti in riferimento ai termini decadenziali. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo produce un effetto interruttivo istantaneo della prescrizione e non anche un effetto interruttivo-sospensivo, cioè perdurante per tutto il termine indicato dal secondo comma, ultima parte, dell'art. 410 c.p.c. Quest'ultimo effetto è ricollegato dal legislatore, attraverso il combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 c.c., solo all'atto introduttivo del giudizio ordinario e del giudizio arbitrale. (Cass. 4/4/2006 n. 13046, Pres. Sciarelli Est. Vidiri, in riv. it. dir. lav. 2007, con nota di Elmelinda Mercuro, "Gli effetti della richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione sulla prescrizione", 200)
-Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non preclude la concessione dei provvedimenti speciali d’urgenza e di quelli presentati al capo III del titolo I del libro IV, tra cui appunto l’ordinanza ex art. 700 c.p.c., a prescindere dal fatto che si tratti di provvedimenti richiesti ante causam o nel corso della causa, in quanto tali provvedimenti possono comunque essere adottati, anche se il giudizio di merito, eventualmente pendente, debba essere sospeso a causa del mancato preventivo espletamento del tentativo di conciliazione. (Trib. Roma 9/6/2004, Pres. Cortesani Est. Luna, in Lav. nella giur. 2005, 93)
La richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410 c.p.c. produce gli effetti interruttivi della prescrizione e sospensivi di ogni decadenza anche se la relativa comunicazione viene portata a conoscenza della sola direzione del lavoro e non anche del datore di lavoro (Trib. Milano 10 maggio 1999, est. Atanasio, in D&L 2000, 255)
-La richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410 c.p.c. comporta la sospensione del termine ex art. 6 L. 15/7/66 n. 604 per l'impugnazione del licenziamento (Trib. Milano 10 maggio 1999, est. Atanasio, in D&L 2000, 255)

FONTE: Wikilabour

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