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I verbali redatti da funzionari degli enti previdenziali danno prova completa dei fatti riscontrati
(Cassazione, Ordinanza 29.7.2010 n. 17720)
Rilevato che la ricorrente sostiene che l'Inps non avrebbe dedotto l'esistenza dei fatti costitutivi della sua pretesa, mentre, al contrario, risulta dagli atti, che questa Corte deve consultare essendosi dedotto un errore in procedendo, che l'Istituto si costituii in sede di opposizione a decreto ingiuntivo con memoria in cui si rimandava al verbale ispettivo, peraltro ad essa spillato e quindi facente parte della memoria medesima, in cui risultavano tutte le indicazioni necessarie, ossia i nomi dei dipendenti che avevano lavorato "in nero", nonché i singoli periodi di lavoro, ed anche i nomi dei dipendenti per i quali risultavano omissioni contributive per giornate non registrate e per minore orario di lavoro registrato;
inoltre al medesimo verbale risultano allegati specifici conteggi dei contributi omessi (mod. DM 10V); vi è pertanto l'allegazione dei fatti costitutivi da parte dell'Istituto; ne consegue l'applicabilità del principio già affermato (Cass. n. 17494 del 28/07/2009) per cui "La L. n. 533 del 1973 non ha fatto venir meno l'ammissibilità del procedimento d'ingiunzione per i crediti di lavoro e previdenziali, ma si è limitata a prevedere l'applicabilità del rito del lavoro nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che, configurandosi la prima fase come procedimento speciale a cognizione sommaria, retto dalle disposizioni sue proprie, il ricorso può essere redatto anche in modo sommario, purché sia accompagnato da uno dei documenti di cui agli artt. 634, 635 e 636 cod. proc. civ., mentre nella seconda fase, che costituisce un ordinario giudizio di cognizione, l'opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, deve integrare la domanda proponendo nell'atto di costituzione, oltre alle necessarie specificazioni della pretesa, tutte le deduzioni ed eccezioni intese a paralizzare i fatti estintivi e modificativi dedotti dall'opponente o le pretese avanzate da quest'ultimo in via riconvenzionale, e ad indicare i mezzi di prova a loro sostegno. Inoltre, quanto alla efficacia probatoria dei verbali ispettivi, si è ritenuto ( tra le tante Cass. n. 3525 del 22/02/2005) che "I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori". In quel caso la S.C. aveva confermato la sentenza del giudice di merito, che aveva fondato il proprio convincimento sulle risultanze del verbale redatto dagli ispettori del lavoro, completo e dettagliato, al quale erano allegati due verbali ispettivi e numerose dichiarazioni rese dai lavoratori, e che era stato confermato in udienza da alcune testimonianze, tra le quali una resa da chi aveva effettuato le ispezioni e ricevuto le dichiarazioni
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