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Indennità sostitutiva del preavviso nella tutela obbligatoria del licenziamento

La Cassazione ha affrontato il tema della indennità sostitutiva del preavviso nelle ipotesi di tutela reale ed obbligatoria del lavoratore.
Ricordiamo in via preliminare che la tutela reale regolata dall'articolo 18 dello Stato dei lavoratori prevede la reintegrazione nel posto di lavoro qualora il giudice del lavoro accerti l'illegittimità del licenziamento. Questo tipo di tutela si applica alle aziende con più di 15 dipendenti in ciascuna unità produttiva; oppure con più di 15 dipendenti nello stesso Comune anche in unità produttive più piccole; più di 60 dipendenti ovunque siano ubicate le singole unità produttive; datori di lavoro agricolo con più di 5 dipendenti in ciascuna unità produttiva.
La tutela obbligatoria, viceversa, consente al datore di lavoro, in caso di accertamento dell'illegittimità del licenziamento, di scegliere tra la riassunzione del lavoratore e il pagamento di una indennità.


Cassazione.

Il licenziamento comporta sempre a carico del datore di lavoro l'obbligo del preavviso o dell'indennità sostitutiva, esclusa l'ipotesi di sussistenza di giusta causa per il recesso in tronco e in caso di risoluzione consensuale del rapporto, ove le parti si accordino in tal senso.
Tuttavia - prosegue la Cassazione - mentre nell'ambito della tutela reale il recesso ingiustificato non è idoneo ad estinguere il rapporto di lavoro, che continua provocando solo l'interruzione di fatto della prestazione lavorativa, viceversa nell'area della tutela obbligatoria il licenziamento, ancorché privo di giustificazione è idoneo ad estinguere il rapporto giacché l'articolo 8 Legge 604/1966 fa riferimento all'obbligo di "riassumere" il lavoratore.

In caso di licenziamento illegittimo, mentre in relazione alla tutela reale - in forza dell'efficacia ripristinatoria del rapporto attribuita dalla legge - la indennità sostitutiva del preavviso è incompatibile con la reintegra, perché non si ha interruzione del rapporto, viceversa, stante il carattere meramente risarcitorio accordato dalla tutela obbligatoria, il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso sorge per il fatto che il rapporto è risolto.

In quest'ultimo caso, l'indennità prevista dall'articolo 8 della legge n. 604 del 1966 va a compensare i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa e giustificato motivo, mentre l'indennità sostitutiva del preavviso va a compensare il fatto che il recesso, oltre che illegittimo, è stato intimato in tronco; non vi è dunque, incompatibilità tra le due prestazioni, viceversa sarebbe incongruo sanzionare nello stesso modo due licenziamenti, entrambi privi di giustificazione, ma l'uno intimato con preavviso e l'altro invece intimato in tronco.
La Cassazione ha così proseguito dichiarando espressamente di non condividere la propria precedente pronuncia (Sentenza n. 1404 dell'8 febbraio 2000) che aveva escluso in un caso analogo l'indennità sostitutiva del preavviso.

(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 8 giugno 2006, n. 13380: Lavoro subordinato - Licenziamento individuale - Risarcimento del danno - Tutela obbligatoria - Indennità di preavviso - compatibilità)

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