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Non è licenziabile il dipendente che mette in atto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dei colleghi di lavoro
(Cassazione lavoro, sentenza 4.10.2010 n. 20566)
La Corte di Appello di Napoli, confermando la sentenza di primo grado, respingeva la domanda di A.L. avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento disciplinare intimatogli dalla società xx. I giudici di appello ritenevano, innanzitutto, infondata l'eccezione del lavoratore di tardività, ex art. 68, n. 5 CCNL del settore, della comunicazione del licenziamento sul rilievo della necessita, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 28 del 2004, di aver riguardo, ai fini della verifica del rispetto del termine ai decadenza di trenta giorni sancito dalla norma pattizia, al momento in cui la lettera di licenziamento era stata consegnata all'Ufficio postale e non a quello del ricevimento della missiva da parte del lavoratore. Sul presupposto, poi, della dimostrazione dell'avvenuta affissione del codice disciplinare rectius del ccnl - nella bacheca aziendale e della regolarità dello svolgimento dell'istruttoria condotta dal Tribunale, detti giudici affermavano che, nonostante le dichiarazioni testimoniali non confermassero la rilevanza disciplinare dei fatti addebitati al lavoratore, tuttavia in considerazione degli esposti scritti dei dipendenti C. e I., il licenziamento doveva ugualmente reputarsi legittimo sotto il profilo della giusta causa "data dal diffuso atteggiamento intimidatorio tenuto dall' A. nei confronti" dei citati dipendenti C. e I.. Avverso questa sentenza l' A. ricorre in cassazione sulla base di cinque censure. Resiste con controricorso la società xx.
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