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Congedo biennale retribuito per gravi motivi familiari

Pubblicato da Bruno Dott. Olivieri e Daniele Rag. Scorrano

QUESITO

Sono un lavoratore dipendente a tempo determinato (ex lsu) che svolge mansioni di autista c/o il presidio ospedaliero con contratto enti pubblici.
Posso usufruire del congedo retribuito biennale per assistere mio padre?


RISPOSTA

Caro F. ,

abbiamo accuratamente analizzato il quesito postoci in quanto rappresenta tematica di grande importanza, rilevanza e utilità sociale.

La Legge 388/2000 dava inizialmente l'opportunità,solo per i genitori di persone con handicap grave e i lavoratori conviventi con il fratello o sorella con handicap grave, di usufruire di due anni di congedo retribuito.
Successivamente la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009, ha stabilito l'illegittimità costituzionale della norma anche nella parte in cui non prevedeva la concessione dei congedi ai figli che assistono i genitori conviventi in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.
Hanno perciò ad oggi diritto ai congedi anche i figli che risultino conviventi e che assistano un genitore dichiarato totalmente inabile; sono inoltre requisiti necessari all'accesso al congedo retribuito la CONTINUITA' ed ESCLUSIVITA' dell'assistenza e la CONVIVENZA.
Indipendentemente dal fatto che sia assunto a tempo determinato, le verrà riconosciuto un indennizzo a carico azienda; la stessa azienda provvederà, nel caso la domanda venisse accettata, a erogarle un'indennità, corrispondente all'ultima retribuzione percepita, cioè riferita all'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, purché la stessa, rapportata all'anno, sia inferiore o pari al limite complessivo massimo di 41.000,00 Euro circa rivalutati di anno in anno cui viene commisurata la contribuzione figurativa (si veda Circolare Inpdap del 10 gennaio 2002, n. 2 ).
Per quanto concerne l'aspetto contributivo, per tutto il biennio di congedo, il lavoratore non subirà nessuna variazione a livello di versamenti previdenziali e continuerà a maturare un'anzianità pensionistica esattamente come se fosse regolarmente in servizio ( l'azienda provvederà a suo carico, nel limite di un reddito massimo di 41.000,00 euro annui, a versare i relativi contributi spettanti al lavoratore; nel caso il reddito superi la soglia dei 41.000,00 euro/anno, la differenza contributiva sarà invece a carico INPDAP)


L'Informalavoro.

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